- Alessandra Ballerini
- Visite: 3543
"L'attuale grave situazione del Punjab dove i diritti fondamentali del ricorrente sarebbero pregiudicati ed il suo stato attuale di marcata depressione giustificano la protezione umanitaria"
Tribunale di Genova, ord. 31 gennaio 2018
"Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro della richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute, ragioni di età, ovvero, come si vedrà, importanti traumi subiti) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili o conflitti in generale, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani.