"La situazione del Bangladesh dove si riscontrano disordini e violazioni dei diritti umani, nonché l'ottimo percorso di integrazione giustificano la protezione umanitaria"

Tribunale di Genova, ord. 24 gennaio 2018

"Sussistono invece, in capo al richiedente aspetti di particolare vulnerabilità che giustificano la protezione umanitaria. Il signor Islam ha infatti intrapreso in Italia un fattivo percorso di integrazione lavorativa, lavorando presso la xxxxx come aiuto tubista, prima alle dipendenze della Cooperativa xxxx srl (dal 10.5.16) e ora per Cooperativa la xxxx srl dal 15.1.2018 al 16.4.2018 (cfr la documentazione prodotta in udienza).

Qualora dovesse fare rientro in Bangladesh, egli si troverebbe in una situazione di grande difficoltà in quanto, privo di lavoro, non potrebbe far fronte ai debiti contratti dai suoi familiari per pagare il suo viaggio. A ciò va aggiunto che, anche sotto il profilo oggettivo, nel Paese di provenienza del richiedente si riscontrano disordini e violazioni dei diritti umani (cfr. il Report di Amnesty International “Gruppi
armati che sostenevano di agire in nome dell’Islam hanno ucciso in attacchi mirati decine di persone, tra cui cittadini stranieri, attivisti laici e persone Lgbti. La risposta del governo è stata caratterizzata da violazioni dei diritti umani, compresi arresti arbitrari, sparizioni forzate, uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti. Il diritto alla libertà d’espressione è stato ulteriormente limitato poiché il governo ha applicato leggi repressive e ha perseguito con azioni penali chi lo criticava…) che consentono di configurare un grave motivo umanitario che impedisce, sotto il profilo oggettivo, il rientro del richiedente in Bangladesh. Per l’insieme dei motivi esposti si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."

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