
“Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale: dal suo arrivo in Italia, il ricorrente è infatti riuscito a costruire un proficuo percorso di integrazione nel tessuto economico-sociale del Paese come per altro è emerso dalla documentazione già citata sopra. Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Pakistan. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza (sopra descritta), e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell’art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez. 6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023).
Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell’art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all’art. 10 comma 3 Cost.
La popolazione civile, che non può trovare protezione, è quella delle minoranze religiose quali gli ahmadi e gli hindu, rispetto ai quali le stesse autorità di polizia hanno posto in essere azioni di violenza già nei primi mesi del 2024. Il 25 gennaio 2024 la polizia, sotto la pressione di gruppi di estremisti religiosi, ha distrutto le lapidi di 80 tombe della comunità minoritaria Ahmadi nel Daska tehsil (unità tributaria) del distretto di Sialkot nel Punjab . Le minoranze religiose, le minoranze politiche, le persone LGBTIQ, le donne e le persone considerate colpevoli di blasfemia sono esposte anche in Punjab a rischio di persecuzione da parte di attori statali e non statali, senza che lo Stato possa garantire effettiva protezione . Tali elementi, uniti a quanto evidenziato ut supra, porterebbero comunque al riconoscimento della protezione speciale ai sensi della prima parte del comma 1.1 cit., sussistendo in caso di rimpatrio la violazione dell’art. 10 Cost. e dell’art. 8 CEDU."