- Alessandra Ballerini
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Tribunale di Genova: protezione speciale a cittadino del Bangladesh
Tribunale di Genova 03.11.2025

“La situazione risulta ad oggi caratterizzata da una forte instabilità politica, causata da grandi manifestazioni che, iniziate a giugno 2024, hanno infine portato alle dimissioni del Governo guidato da Sheikh Hasina ad agosto dello stesso anno: il 5 giugno 2024, infatti, la Corte Suprema bengalese ha rovesciato una decisione del 2018 che aboliva il sistema di quote per il pubblico impiego, reinserendo quindi il sistema delle quote che prevede di riservare il 30% dei posti pubblici ai veterani della guerra di indipendenza del 1971, nonché ai loro figli e nipoti.
Le proteste, guidate dagli studenti, sono esplose in tutto il Paese, e neanche la rettifica che prevedeva di portare la quota dal 30% al 5%, è riuscita a scongiurarle. Iniziate come pacifiche, le proteste sono poi degenerate in scontri violenti contro la polizia che hanno portato a centinaia di morti, e ad blocco di internet a luglio 2024, di fatto tagliando fuori il Bangladesh dalla rete globale. La rete internet è stata ripristinata solo 11 giorni dopo, mentre le piattaforme dei social media continuano ad essere limitate. Alcune fonti riportano l’uccisione di 67 persone nella sola giornata del 19 luglio. In un tentativo di repressione delle proteste, il 20 luglio il Governo ha messo in campo le forze militari, imponendo il coprifuoco su tutto il territorio nazionale, con l’ordine di sparare a vista. Ci sono inoltre stati report riguardanti l’utilizzo di gas lacrimogeni e pallottole di gomma contro i manifestanti. Il coprifuoco è stato poi esteso sine die a partire dal 5 agosto.
Il primo agosto 2024, il Governo a guida Awami League. Ha accusato il partito Jamaat-e-Islami di aver fomentato la violenza durante le proteste, dichiarando pertanto il partito fuori legge.
Tra il 4 ed il 6 agosto 2024, sono 326 le persone uccise durante le proteste. Il 5 agosto, la prima ministra Sheikh Hasina ha presentato le sue dimissioni, scappando in India, dopo essere rimasta al potere dal 2019, portando allo scioglimento del Parlamento e all’installazione di un Governo ad-interim guidato dal Nobel per la Pace, Muhammad Yunus.
Secondo un report redatto da OHCHR, vi sono accuse di violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza, nonché di un uso eccessivo, innecessario e sproporzionato della forza nella gestione delle manifestazioni. Secondo lo stesso report, le accuse riguardano anche la commissione di uccisioni stragiudiziali, arresti di massa, tortura e altri trattamenti degradanti…
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta relativa alle esperienze svolte dall’arrivo in Italia. In particolare, con il ricorso è stato prodotto il contratto di lavoro da operaio coibentatore con la ditta “****SRL.S” stipulato in data 5/07/2022. Con le note di udienza (doc. 5 di parte ricorrente) sono stati prodotti:
- contratto di lavoro di operaio nei cantieri “Fincantieri” fino ad ottobre 2025;
- CUD 2024;
- buste paga del 2024;
- dichiarazione della “Comunità di Sant’Egidio Liguria Odv” dove si dà atto che *******sta frequentando con assiduità il secondo corso pomeridiano di livello A1 di
lingua italiana;
- documento di identità dove si desume il cambio di residenza non più nel CAS ma in una dimora autonoma presso un connazionale, come esposto dalla difesa.
Inoltre, si deve, altresì, considerare che il ricorrente, prima di arrivare in Italia, ha transitato per Dubai, per giungere poi in Libia, dove è stato vittima di violenze e detenuto in carcere. Una volta imbarcatosi, sopravviveva al naufragio del proprio natante, durante il quale morivano svariate persone. Quindi, solo dopo essersi nuovamente imbarcato, lo stesso giungeva in Italia.
Un simile percorso di integrazione verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Bangladesh. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.


