Tribunale di Genova 03.11.2025

“In sede di audizione amministrativa il richiedente ha dichiarato di essere nato all’interno del campo profughi di Sirwan a Sulaymaniyya, ove i suoi familiari si erano rifugiati a seguito dell’Intifada del 1991 (al termine della Guerra del Golfo n.d.r.), e di essersi trasferito a vivere nella Città di origine dei propri familiari, Bashir, nella provincia di Kirkuk, nel 1995, a seguito dell’amnistia.
Ha proseguito riferendo di aver lasciato l’Iraq poiché il proprio villaggio, Bashir, era spesso teatro di scontri tra gruppi militari e paramilitari e che, in quanto curdo sunnita, la sua vita era in pericolo trovandosi in una zona di confine, ove la maggioranza della popolazione era sciita. Ha poi narrato che nel 2013 era stato istituito il Daesh (Stato Islamico); che da quel momento Bashir era diventata teatro di scontri tra gruppi militari e paramilitari iracheni; che la maggior parte della zona era controllata da Peshmerga1 che proteggevano la popolazione curda; che questi proteggevano indistintamente arabi, curdi, sunniti e sciiti senza fare distinzioni. Ha poi aggiunto che i Peshmerga, temendo di andare al mercato per questioni di sicurezza, avevano chiesto alla sua famiglia di comprare dei prodotti alimentari per loro e che la sua famiglia aveva accettato; che tuttavia, da allora, i gruppi sciiti della zona si erano arrabbiati ed accaniti contro di loro, sottoponendoli a controlli e minacciandoli tramite lettere e volantini. Sul punto ha precisato che la sua famiglia aveva avvisato i Peshmerga di queste minacce e che il comandante del reparto li aveva tranquillizzati dicendo che avrebbero pensato loro a proteggerli.
Ha continuato riferendo che un giorno, mentre aspettava al negozio il fratello che stava portando la merce acquistata al mercato, aveva sentito un forte boato e che, una volta giunto sul posto, aveva visto il camion incendiato ed il fratello gravemente ustionato; che il fratello era poi deceduto durante il trasporto in ospedale e che, a seguito di accertamenti della polizia, avevano scoperto che era stata collocata una bomba nel camion; che secondo lui i responsabili erano stati gli sciiti di Assaib Ahl Al Haq.
Sul punto ha poi affermato che, nonostante la promessa di protezione, i Peshmerga si erano limitati a fare fotografie ed a raccogliere informazioni e che, temendo per la loro sicurezza, insieme ai propri familiari, si era trasferito di nascosto a Kirkuk nel quartiere Rahimawa; che, tuttavia, anche qui non si sentivano al sicuro ed il padre non gli permetteva di uscire da solo; che a Kirkuk ricevevano telefonate da vicini e conoscenti che gli chiedevano dove si trovassero; che, per timore, il padre gli aveva consigliato di lasciare il Paese..
...Il Collegio non condivide il giudizio conclusivo della Commissione Territoriale.
Il narrato è infatti risultato lineare, genuino, ed arricchito anche di dettagli su circostanze secondarie che rendono credibile che si tratti di fatti realmente vissuti. Ed infatti il signor M. ha riferito circa le modalità relative all'incontro fra il fratello e i Peshmerga ed agli accordi fra di loro intercorsi, specificando anche le merci di cui tale esercito si riforniva e chiarendo che detto accordo fosse stato molto apprezzato da parte loro non dal punto di vista commerciale, in quanto nessuna maggiorazione di prezzo era stata pattuita, ma per la tranquillità che alla sua famiglia avrebbe dovuto derivare dalla loro presenza. Analogamente, il racconto del giorno dell'attentato al fratello si caratterizza per la presenza di circostanze di dettaglio, quali quelle relative alla telefonata della madre e dall'invito ad entrambi i figli a recarsi a casa, prima di procedere allo scarico della merce dal camion.
Alla coerenza interna, rafforzata dall’assenza di contraddizioni nelle due occasioni in cui è stato sentito ed ove ha riferito i fatti con molta naturalezza, fa riscontro quanto emerge dalle COI consultate.

Tribunale di Genova 15.10.2025

“Dalla relazione del centro di accoglienza, si evince il buon comportamento tenuto in struttura e l’impegno profuso nell’essere lavorativamente attivo, tanto da essere trasferito in appartamento nell’agosto 2022. Si dà atto della frequenza alla scuola di italiano del CPIA per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024. Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Bangladesh. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio, che l’ha visto privato della propria libertà personale per ben quattro anni in Libia, e maltrattato (sottoposto a torture (ferito al braccio ed al piede con arma da fuoco), e all’attuale situazione della zona di provenienza, anche sotto il profilo della situazione debitoria, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
...Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell’art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all’art. 10 comma 3 Cost. Da questo punto di vista, occorre tenere conto, sotto il profilo oggettivo, delle condizioni di invivibilità dell’area di provenienza per quanto riguarda la nota situazione di violazione dei diritti e l’inefficienza e carenza di mezzi e strutture statali, causata anche dal generalizzato e altissimo livello di corruzione delle forze di polizia. A ciò si aggiunga che il Paese è da tempo esposto a vari rischi climatologici (ad esempio, siccità), idrometeorologici (ad esempio, cicloni, mareggiate, inondazioni) e geofisici (ad esempio, frane ed erosione). La sua costa meridionale a forma di imbuto la rende suscettibile ai cicloni e alle mareggiate, ai livelli medio-alti di salinità del suolo e all'innalzamento del livello del mare. Essendo il più grande delta del mondo, con i sistemi fluviali Brahmaputra, Gange e Meghna che scorrono verso la Baia del Bengala, un'enorme porzione della superficie del Bangladesh è soggetta a frequenti inondazioni, soprattutto improvvise, e all'erosione fluviale. Inoltre, le zone orientali del Bangladesh, che comprendono le divisioni di Sylhet e Chattogram, sono soggette a terremoti, frane e inondazioni improvvise. Inoltre, il Bangladesh per sostenere il suo sviluppo potenziale deve affrontare sfide significative poste dal cambiamento del clima, con rischi per la vita, le infrastrutture e l'economia. A causa del cambiamento climatico, il Bangladesh sta già sperimentando l'aumento delle temperature, l'erraticità delle precipitazioni irregolari, l'innalzamento del livello del mare e l'intrusione di salinità ad un ritmo accelerato, causando disastri più intensi.28 La maggior parte della popolazione del Bangladesh si basa su attività agricole pper il proprio sostentamento e dipende in larga misura dalle risorse idriche. Questi stessi settori sono altamente esposti ai rischi climatici e geofisici e dispongono di misure di resilienza limitate e infrastrutture deboli. Molte persone sono senza terra e costrette a vivere e coltivare terreni soggetti a inondazioni e, dal punto di vista ambientale, si segnalano: l'inquinamento delle acque, in particolare delle zone di pesca, derivante dall'uso di pesticidi commerciali; acque sotterranee contaminate da arsenico presente in natura; scarsità d'acqua intermittenti a causa della caduta delle falde acquifere nelle parti settentrionali e centrali del paese; degrado ed erosione del suolo; deforestazione; distruzione delle zone umide; grave sovrappopolazione con inquinamento acustico. Infine, si segnala una grave insicurezza alimentare localizzata a causa dei vincoli economici e dei prezzi elevati di importanti prodotti alimentari. Si prevede che l'insicurezza alimentare rimanga precaria, dati i persistenti vincoli economici; nonché i prezzi interni della farina di frumento e dell'olio di palma, importanti prodotti alimentari, che rimangono a livelli elevati nel gennaio 2023, risultato di elevati prezzi internazionali di energia, carburante e cibo, trasmessi ai mercati nazionali (2023).29 Tali elementi, uniti all’integrazione del richiedente in Italia, porterebbero comunque al riconoscimento della protezione speciale ai sensi della prima parte del comma 1.1 cit., sussistendo in caso di rimpatrio la violazione dell’art. 10 Cost. e dell’art. 8 CEDU.”

Tribunale di Genova 19.09.2025

In conclusione, il Collegio reputa che sebbene gli episodi di violenza non si registrino con la
stessa intensità tra territori delle ex - FATA ed il resto della Provincia , la sicurezza non sia
garantita nemmeno in tali Distretti, tra i quali quello di Charsadda, zona di origine del ricorrente. Pertanto  il Collegio reputa che, vista l'estensione del conflitto, come sopra delineato, non possano dunque essere escluse singole zone o Distretti geograficamente collocati all'interno della Provincia, in considerazione del fatto che i confini degli scontri non sono ben definiti, e che pertanto un eventuale rimpatrio sarebbe per l'odierno richiedente ad alto rischio 
Per tale ragione, in caso di rientro in Pakistan, nella Provincia del Khyber Pakhtunkhwa, il
richiedente sarebbe esposto a un concreto ed effettivo rischio per la sua vita e incolumità fisica,
circostanza che determina l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria formulata.

Tribunale di Genova 01 agosto 2025

"Come già evidenziato in linea generale, tenuto conto dello specifico livello di integrazione raggiunta dal ricorrente deve affermarsi che l’eventuale rimpatrio dello stesso, comportante una brusca interruzione del percorso svolto, costituirebbe, per ciò solo, una condizione degradante, e integrerebbe, dunque, una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98..
A tal riguardo, come detto, occorre anche tenere conto anche delle condizioni di oggettiva invivibilità dell’area di provenienza (si rimanda alle informazioni sul paese di origine – C.O.I. – richiamate nel paragrafo della protezione sussidiaria, tenuto conto anche dell’area di provenienza SYLHET sottoposta a eventi climatici catastrofici) in cui lo stesso sarebbe costretto, nuovamente, da coattivo rimpatriato, a calarsi, con l’aggiuntivo rischio di subire la diffidenza, se non addirittura l’ostracismo, dei suoi connazionali."

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