Tribunale di Genova 3/3/2026
Il Collegio si discosta nettamente dalle conclusioni tratte dall’Organo Amministrativo, dovendo
 accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato proposta, per estensione, dal minore ***, alla luce delle Informazioni sul Paese di Origine (COI d’ora in avanti) reperite circa la generale e grave discriminazione subita dalle persone con disabilità, che si traduce in un ridotto o mancato accesso alle cure, all’istruzione, al lavoro, alla partecipazione alla vita sociale, a programmi volti a costruire un certo grado di autonomia, e più in generale, a standard di vita adeguati e rispettosi della dignità umana, che si riverberano nello stigma, anche istituzionale, manifestato dalla società tunisina nei confronti di questo determinato gruppo sociale....
 
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, delle COI illustrate e di quanto narrato dalla richiedente in relazione alle gravissime carenze riscontrate nella cura del figlio in Tunisia, emerge che le moltissime discriminazioni che subiscono le persone con disabilità assurgano, per quantità e qualità, a vera e propria persecuzione, specie nel caso in esame.
 
È pertanto fondato il rischio di persecuzione ai danni del figlio minorenne della ricorrente, al quale deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.
 

Tribunale di Genova 02/03/2026

“Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale alla luce non solo del fatto che, come riconosciuto dalla Commissione, in Italia è presente anche la propria moglie ma del fatto che il richiedente ha trovato lavoro nell’agosto 2024 (e, quindi, a soli cinque mesi dalla data di formalizzazione della richiesta di protezione) poi prorogato fino all’agosto 2025 come risulta dalle buste
paga depositate. Inoltre, la certificazione medica della figlia  nata il *** 2024 (documentazione Reparto di Neurochirurgia dell’Istituto Giannina Gaslini, memoria 12 febbraio 2026) dimostra la necessità di cure mediche in Italia.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Tunisia.
In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione.
Gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio, per quanto di competenza. Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - in base all’art. 7
commi 1 lett. a) D.L. 20/23 (che ha abrogato la lettera a dell’art. 6 del dlgs 286/1998 con decorrenza dalla data del 6 maggio 2023), il permesso che verrà rilasciato alla scadenza non potrà essere convertibile in permesso per motivi di lavoro.”

Tribunale di Genova 25 febbraio 2026

“Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione svolto.

In particolare, occorre valorizzare che il ricorrente, sebbene si trovi in Italia da poco tempo, come emerge dalla documentazione depositata ( Modello c2 Storico e Buste paga è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di aiutante muratore alle dipendenze della società xxx Srl. È ospite in un CAS e ha sempre mantenuto un comportamento conforme alle regole, come si evince anche dai certificati penali in atti. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe una condizione degradante, specie se parametrata all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.

Dal punto di vista oggettivo, le condizioni del Paese di origine assumono rilevanza al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento ai sensi della prima parte dell’art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all’art. 10 comma 3 Cost.

Da questo punto di vista, occorre tenere conto, sotto il profilo oggettivo, delle condizioni di invivibilità dell’area di provenienza per quanto riguarda la nota situazione di violazione dei diritti e l’inefficienza e carenza di mezzi e strutture statali, causata anche dal generalizzato e altissimo livello di corruzione delle forze di polizia.

A ciò si aggiunga che il Paese è da tempo esposto a vari rischi climatologici (ad esempio, siccità), idrometeorologici (ad esempio, cicloni, mareggiate, inondazioni) e geofisici (ad esempio, frane ed erosione). La sua costa meridionale a forma di imbuto la rende suscettibile ai cicloni e alle mareggiate, ai livelli medio-alti di salinità del suolo e all'innalzamento del livello del mare. Essendo il più grande delta del mondo, con i sistemi fluviali Brahmaputra, Gange e Meghna che scorrono verso la Baia del Bengala, un'enorme porzione della superficie del Bangladesh è soggetta a frequenti inondazioni, soprattutto improvvise, e all'erosione fluviale. Inoltre, le zone orientali del Bangladesh, che comprendono le divisioni di Sylhet e Chattogram, sono soggette a terremoti, frane e inondazioni improvvise.

Inoltre, il Bangladesh per sostenere il suo sviluppo potenziale deve affrontare sfide significative poste dal cambiamento del clima, con rischi per la vita, le infrastrutture e l'economia. A causa del cambiamento climatico, il Bangladesh sta già sperimentando l'aumento delle temperature, l'erraticità delle precipitazioni irregolari, l'innalzamento del livello del mare e l'intrusione di salinità ad un ritmo accelerato, causando disastri più intensi.46

La maggior parte della popolazione del Bangladesh si basa su attività agricole per il proprio sostentamento e dipende in larga misura dalle risorse idriche. Questi stessi settori sono altamente esposti ai rischi climatici e geofisici e dispongono di misure di resilienza limitate e infrastrutture deboli.

Molte persone sono senza terra e costrette a vivere e coltivare terreni soggetti a inondazioni e, dal punto di vista ambientale, si segnalano: l'inquinamento delle acque, in particolare delle zone di pesca, derivante dall'uso di pesticidi commerciali; acque sotterranee contaminate da arsenico presente in natura; scarsità d'acqua intermittenti a causa della caduta delle falde acquifere nelle parti settentrionali e centrali del paese; degrado ed erosione del suolo; deforestazione; distruzione delle zone umide; grave sovrappopolazione con inquinamento acustico.

Infine, si segnala una grave insicurezza alimentare localizzata a causa dei vincoli economici e dei prezzi elevati di importanti prodotti alimentari. Si prevede che l'insicurezza alimentare rimanga precaria, dati i persistenti vincoli economici; nonché i prezzi interni della farina di frumento e dell'olio di palma, importanti prodotti alimentari, che rimangono a livelli elevati nel gennaio 2023, risultato di elevati prezzi internazionali di energia, carburante e cibo, trasmessi ai mercati nazionali.

Per concludere, comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Bangladesh con quella in cui risulta ormai positivamente inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall’attuale positivo contesto di vita, contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall’art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità.

In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.”

Tribunale di Genova 13 febbraio 2026

"Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa svolto nel territorio italiano, protetti a mente dell’art. 19, co. 1.1. e dell’art. 8 CEDU. Il ricorrente, in Italia da poco più di tre anni, grazie anche al supporto del circuito di accoglienza di cui ha potuto beneficiare inizialmente, ha saputo portare avanti un serio percorso di integrazione, dando prova di autonomia e determinazione. Inizialmente il ricorrente si è dedicato all’apprendimento della lingua italiana, riuscendo in breve tempo ad ottenere non solo l’attestato di conoscenza di livello A2 ma, altresì, il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. Ancora, a riprova del suo serio interesse nell’apprendimento della lingua e nell’inserimento sociale, risulta agli atti l’ulteriore iscrizione al CPIA per l’anno 2024-2025. Oltre all’impegno profuso nello studio della lingua ha mostrato di volersi integrare sotto il profilo sociale anche iscrivendosi al servizio civile fin dal gennaio 2024. Per quanto attiene al profilo occupazionale, l’istante ha dimostrato determinazione, riuscendo in breve tempo a sottoscrivere regolari contratti, dapprima come manovale edile in due diverse ditte e successivamente, a far data dal giugno 2024, sottoscrivendo un contratto in somministrazione presso la società xxx spa che, seppur a tempo determinato, è stato più volte prorogato e risulta ancora oggi in essere.  Dalla documentazione in atti emergono altresì redditi che possono ritenersi più che sufficienti per garantire l’indipendenza economica al richiedente. La sua autosufficienza economica ha così permesso a XXXXX di fuoriuscire dal circuito dell’accoglienza, fin dal giugno 2024, rendendosi indipendente anche sotto il profilo alloggiativo. Tali elementi, valutati complessivamente, delineano un percorso di integrazione crescente nel tempo e meritevole di essere positivamente valutato. L’inclusione sul territorio italiano, così come documentato in atti, è la testimonianza di un percorso di integrazione che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, tuttavia, si accompagna ad una serie esperienze sottese, non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali, l’apprendimento, giocoforza, della lingua italiana sul luogo di lavoro, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).

Tali esperienze pure contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU. Il suo percorso, dunque, verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Costa D’Avorio ed il suo rimpatrio costituirebbe pertanto, di per sé, una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, specie se parametrato alle difficili condizioni di partenza ed al percorso migratorio. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione."

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