“Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo.
 
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato del Paese d’Origine con la conseguenza che il rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
 
Nel caso di specie, l’inserimento lavorativo come documentato (vedi infra) è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, tuttavia, si accompagna ad una serie esperienze sottese, non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali, l’apprendimento, giocoforza, della lingua italiana sul luogo di lavoro, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
 
Tali esperienze pure contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU.
 
A ciò si aggiunga, come visto, che recenti pronunce della Cassazione, in merito alla protezione complementare che qui ci interessa, hanno altresì statuito che nella valutazione rimessa al Giudice non rilevano solo i fattori di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, bensì anche le oggettive condizioni del Paese di origine di quest’ultimo ed in particolare il livello di rispetto dei diritti umani e ciò a prescindere dall’allegazione di uno specifico rischio in capo al ricorrente di compromissione di tali diritti.
 
In sostanza deve essere effettuata una valutazione il più complessa e globale possibile.
 
Da una parte, dunque, bisogna valutare oggettivamente e pedissequamente il livello di integrazione raggiunto in Italia (testimoniato anche ma non solo da rapporti di lavoro contrattualizzati), in quanto elemento indicativo della costituzione di un diritto da tutelare (quello della vita privata); parimenti bisogna valutare la sussistenza o meno di legami familiari sul Territorio Nazionale, in quanto, appunto, elementi indicativi della costituzione di un diritto da tutelare (in questo caso quello della vita familiare).
 
Sotto altro profilo, invece, è richiesto un approccio più eterogeneo, multiforme, che tenga in debito conto di tutta una serie di elementi concorrenti che rafforzano il vulnus che patirebbe il cittadino straniero in caso di rimpatrio.
 
Questi elementi sono, a titolo esemplificativo, la vulnerabilità del ricorrente (dovuta, in particolar
modo, alle pregresse esperienze traumatiche patite), il lungo lasso di tempo trascorso dall’espatrio ,il periodo di soggiorno sul Territorio Nazionale, le condizioni del paese di rimpatrio.
 
Detti elementi e circostanze contribuiscono a rafforzare (o meno) il diritto del cittadino straniero a permanere in Italia.
 
Nel caso di specie, come anticipato, deve osservarsi che il richiedente risulta essersi ben inserito nel contesto italiano sia dal punto di vista lavorativo, che da quello sociale, anche con riguardo alla conoscenza quantomeno della lingua italiana.
 
In relazione al secondo aspetto (l’integrazione sociale) deve osservarsi che pur mancando certificati che attestino l’alfabetizzazione in lingua italiana (le certificazioni linguistiche sono, infatti, generalmente considerate tra gli indici dell’effettivo inserimento sociale), è verosimile che il richiedente abbia ormai maturato un livello di comprensione ed espressione in italiano superiore a quello meramente elementare, in considerazione non solo della sua presenza in Italia, ma anche della prestazione di attività lavorative differenti e per periodi di tempo prolungati, alle dipendenze di datori di lavoro italiani (sul punto si rimanda a quanto riportato nel capoverso precedente), grazie alle quali è ragionevole presumere che il richiedente abbia acquisito un buon livello di comprensione ed espressione in lingua italiana.
 
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dello specifico livello di integrazione raggiunta dal ricorrente deve affermarsi che l’eventuale rimpatrio del lo stesso, comportante una brusca interruzione del percorso svolto, costituirebbe, per ciò solo, una condizione degradante, e integrerebbe, dunque, una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
 
A tal riguardo, come detto, occorre anche tenere conto anche delle condizioni di oggettiva invivibilità dell’area di provenienza (si rimanda alle informazioni sul paese di origine – C.O.I. –
richiamate nel paragrafo della protezione sussidiaria) in cui lo stesso sarebbe costretto, nuovamente, da coattivo rimpatriato, a calarsi, con l’aggiuntivo rischio di subire la diffidenza, se non addirittura l’ostracismo, dei suoi connazionali.
 
Tutte le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano, dunque, una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nessun precedente, né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.

TRIBUNALE DI GENOVA 10.11.2025

Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo. Il ricorrente ha infatti dedotto e documentato – con buste paga, CU, unilav e lettere di contratto - un importante impegno profuso nel reperimento di regolari attività lavorative, seppur solo da marzo 2023, verosimilmente in ragione dell’assenza di un supporto adeguato a fronte di un analfabetismo di base e di una inesistente formazione professionale, concludendo contratti – seppure ancora ad oggi a t.d. - con varie aziende nel settore agricolo come bracciante, avendo orami acquisito una esperienza tale da essere verosimile il rinnovo alla prossima scadenza di dicembre 2025.
 
Il ricorrente ha inoltre documentato, seppure solo in parte, la percezione di regolari redditi dalla primavera del 2023, ancora modesti ma decisamente migliorati con l’aumento dell’orario di lavoro, e l’acquisizione delle competenze nel corso del 2025 come dimostra il suo trasferimento a Faenza con un contratto di maggior durata ed il fatto di essere presto uscito dal Circuito dell’Accoglienza Governativa avendo una sufficiente autonomia economica ed abitativa. In Italia, poi, volendo perseguire un’effettiva e concreta integrazione culturale, oltre che lavorativa, si segnala lo sforzo profuso – con i limiti legati alla scarsissima alfabetizzazione – nell’apprendimento dell’italiano sul posto di lavoro. L’inserimento lavorativo così documentato è del resto la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale si accompagna ad una serie esperienze sottese, non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali, l’apprendimento, giocoforza, della lingua italiana sul luogo di lavoro, la necessità di stare a contatto con
 
colleghi/colleghe). Infine il ricorrente ha dedotto di aver lasciato il proprio paese nel 2016 e di essere giunto in Italia nel 2021 dopo un lungo e sofferto viaggio attraverso la tristemente nota “rotta balcanica”, profilo di vulnerabilità che deve essere considerato ai fini della decisione. Tali elementi nel loro complesso contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU. Su tali premesse, si reputa che l’eventuale rimpatrio del ricorrente costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza dove il debito resta ancora impagato, al percorso migratorio ed all’attuale situazione della zona di provenienza sopra illustrata. Nel caso di specie, peraltro, è dimostrato per tabulas anche un significativo livello di integrazione in Italia, ma, alla luce del ragionamento suesposto, merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, il Pakistan, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza di una grave crisi in termini di diritti fondamentali, questi ultimi reiteratamente compromessi dall’instabile situazione socioeconomica e politica.
 
Invero, oltre alle gravi criticità già sopra illustrate, si aggiungono le persistenti conseguenze economiche derivate dalle calamità dell’autunno 2022.
 
Da un articolo pubblicato su il Post il 10.2.2023 38 risulta che, per evitare la bancarotta del Pakistan, sono state fatte riunioni con il Fondo Monetario Internazionale per la concessione di 1,1 miliardi di euro necessari al Paese. Già dal 2019 il Pakistan è entrato in un programma di salvataggio della propria economia, finanziato con i prestiti del FMI, e l’attuale profonda crisi economica ha fortemente intaccato le riserve di dollari del Paese, necessarie per acquistare beni dall’estero, come l’energia, le materie prime e il cibo, tanto che si riferisce che le riserve a disposizione del Pakistan basterebbero solo per un mese e per le importazioni di beni necessari come energia, carburanti e cibo. La crisi economica del Pakistan, che ha già pesanti effetti sulla popolazione, è il risultato di una serie di fattori, alcuni internazionali, altri specifici. Come molti paesi è alle prese con le conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina: gli effetti dell’aumento del costo dell’energia e degli alimenti si fanno però sentire di più in un Paese che dipende fortemente dalle importazioni per quel che riguarda i combustibili fossili e il cibo. Anche la rupia, moneta locale, risulta avere perso molto valore nell’ultimo anno, passando da un cambio di 175 rupie per un dollaro alle 275 attuali, mentre l’inflazione, a gennaio, è arrivata al 27 per cento su base annua, il livello più alto dal 1975, ed il prezzo del cibo è salito del 39% nelle zone cittadine e del 45% nelle aree rurali. Ciò risulta evidente anche dall’esame dei principali indicatori economici emergente dal quadro economico dell’Osservatorio Economico del Governo Italiano39. Per concludere, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente andando considerata la assenza di precedenti, di carichi pendenti presso la Procura della Repubblica e di segnalazioni di polizia – si ritiene dia diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione. Ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, essendo stata respinta la domanda di protezione internazionale ma ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Tribunale di Genova 03.11.2025

“La situazione risulta ad oggi caratterizzata da una forte instabilità politica, causata da grandi manifestazioni che, iniziate a giugno 2024, hanno infine portato alle dimissioni del Governo guidato da Sheikh Hasina ad agosto dello stesso anno: il 5 giugno 2024, infatti, la Corte Suprema bengalese ha rovesciato una decisione del 2018 che aboliva il sistema di quote per il pubblico impiego, reinserendo quindi il sistema delle quote che prevede di riservare il 30% dei posti pubblici ai veterani della guerra di indipendenza del 1971, nonché ai loro figli e nipoti.
Le proteste, guidate dagli studenti, sono esplose in tutto il Paese, e neanche la rettifica che prevedeva di portare la quota dal 30% al 5%, è riuscita a scongiurarle. Iniziate come pacifiche, le proteste sono poi degenerate in scontri violenti contro la polizia che hanno portato a centinaia di morti, e ad blocco di internet a luglio 2024, di fatto tagliando fuori il Bangladesh dalla rete globale. La rete internet è stata ripristinata solo 11 giorni dopo, mentre le piattaforme dei social media continuano ad essere limitate. Alcune fonti riportano l’uccisione di 67 persone nella sola giornata del 19 luglio. In un tentativo di repressione delle proteste, il 20 luglio il Governo ha messo in campo le forze militari, imponendo il coprifuoco su tutto il territorio nazionale, con l’ordine di sparare a vista. Ci sono inoltre stati report riguardanti l’utilizzo di gas lacrimogeni e pallottole di gomma contro i manifestanti. Il coprifuoco è stato poi esteso sine die a partire dal 5 agosto.

Il primo agosto 2024, il Governo a guida Awami League. Ha accusato il partito Jamaat-e-Islami di aver fomentato la violenza durante le proteste, dichiarando pertanto il partito fuori legge.
Tra il 4 ed il 6 agosto 2024, sono 326 le persone uccise durante le proteste. Il 5 agosto, la prima ministra Sheikh Hasina ha presentato le sue dimissioni, scappando in India, dopo essere rimasta al potere dal 2019, portando allo scioglimento del Parlamento e all’installazione di un Governo ad-interim guidato dal Nobel per la Pace, Muhammad Yunus. 
Secondo un report redatto da OHCHR, vi sono accuse di violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza, nonché di un uso eccessivo, innecessario e sproporzionato della forza nella gestione delle manifestazioni. Secondo lo stesso report, le accuse riguardano anche la commissione di uccisioni stragiudiziali, arresti di massa, tortura e altri trattamenti degradanti…

Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta relativa alle esperienze svolte dall’arrivo in Italia. In particolare, con il ricorso è stato prodotto il contratto di lavoro da operaio coibentatore con la ditta “****SRL.S” stipulato in data 5/07/2022. Con le note di udienza (doc. 5 di parte ricorrente) sono stati prodotti:
- contratto di lavoro di operaio nei cantieri “Fincantieri” fino ad ottobre 2025;
- CUD 2024;
- buste paga del 2024;
- dichiarazione della “Comunità di Sant’Egidio Liguria Odv” dove si dà atto che *******sta frequentando con assiduità il secondo corso pomeridiano di livello A1 di
lingua italiana;
- documento di identità dove si desume il cambio di residenza non più nel CAS ma in una dimora autonoma presso un connazionale, come esposto dalla difesa.
Inoltre, si deve, altresì, considerare che il ricorrente, prima di arrivare in Italia, ha transitato per Dubai, per giungere poi in Libia, dove è stato vittima di violenze e detenuto in carcere. Una volta imbarcatosi, sopravviveva al naufragio del proprio natante, durante il quale morivano svariate persone. Quindi, solo dopo essersi nuovamente imbarcato, lo stesso giungeva in Italia.
Un simile percorso di integrazione verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Bangladesh. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Tribunale di Genova 03.11.2025

“In sede di audizione amministrativa il richiedente ha dichiarato di essere nato all’interno del campo profughi di Sirwan a Sulaymaniyya, ove i suoi familiari si erano rifugiati a seguito dell’Intifada del 1991 (al termine della Guerra del Golfo n.d.r.), e di essersi trasferito a vivere nella Città di origine dei propri familiari, Bashir, nella provincia di Kirkuk, nel 1995, a seguito dell’amnistia.
Ha proseguito riferendo di aver lasciato l’Iraq poiché il proprio villaggio, Bashir, era spesso teatro di scontri tra gruppi militari e paramilitari e che, in quanto curdo sunnita, la sua vita era in pericolo trovandosi in una zona di confine, ove la maggioranza della popolazione era sciita. Ha poi narrato che nel 2013 era stato istituito il Daesh (Stato Islamico); che da quel momento Bashir era diventata teatro di scontri tra gruppi militari e paramilitari iracheni; che la maggior parte della zona era controllata da Peshmerga1 che proteggevano la popolazione curda; che questi proteggevano indistintamente arabi, curdi, sunniti e sciiti senza fare distinzioni. Ha poi aggiunto che i Peshmerga, temendo di andare al mercato per questioni di sicurezza, avevano chiesto alla sua famiglia di comprare dei prodotti alimentari per loro e che la sua famiglia aveva accettato; che tuttavia, da allora, i gruppi sciiti della zona si erano arrabbiati ed accaniti contro di loro, sottoponendoli a controlli e minacciandoli tramite lettere e volantini. Sul punto ha precisato che la sua famiglia aveva avvisato i Peshmerga di queste minacce e che il comandante del reparto li aveva tranquillizzati dicendo che avrebbero pensato loro a proteggerli.
Ha continuato riferendo che un giorno, mentre aspettava al negozio il fratello che stava portando la merce acquistata al mercato, aveva sentito un forte boato e che, una volta giunto sul posto, aveva visto il camion incendiato ed il fratello gravemente ustionato; che il fratello era poi deceduto durante il trasporto in ospedale e che, a seguito di accertamenti della polizia, avevano scoperto che era stata collocata una bomba nel camion; che secondo lui i responsabili erano stati gli sciiti di Assaib Ahl Al Haq.
Sul punto ha poi affermato che, nonostante la promessa di protezione, i Peshmerga si erano limitati a fare fotografie ed a raccogliere informazioni e che, temendo per la loro sicurezza, insieme ai propri familiari, si era trasferito di nascosto a Kirkuk nel quartiere Rahimawa; che, tuttavia, anche qui non si sentivano al sicuro ed il padre non gli permetteva di uscire da solo; che a Kirkuk ricevevano telefonate da vicini e conoscenti che gli chiedevano dove si trovassero; che, per timore, il padre gli aveva consigliato di lasciare il Paese..
...Il Collegio non condivide il giudizio conclusivo della Commissione Territoriale.
Il narrato è infatti risultato lineare, genuino, ed arricchito anche di dettagli su circostanze secondarie che rendono credibile che si tratti di fatti realmente vissuti. Ed infatti il signor M. ha riferito circa le modalità relative all'incontro fra il fratello e i Peshmerga ed agli accordi fra di loro intercorsi, specificando anche le merci di cui tale esercito si riforniva e chiarendo che detto accordo fosse stato molto apprezzato da parte loro non dal punto di vista commerciale, in quanto nessuna maggiorazione di prezzo era stata pattuita, ma per la tranquillità che alla sua famiglia avrebbe dovuto derivare dalla loro presenza. Analogamente, il racconto del giorno dell'attentato al fratello si caratterizza per la presenza di circostanze di dettaglio, quali quelle relative alla telefonata della madre e dall'invito ad entrambi i figli a recarsi a casa, prima di procedere allo scarico della merce dal camion.
Alla coerenza interna, rafforzata dall’assenza di contraddizioni nelle due occasioni in cui è stato sentito ed ove ha riferito i fatti con molta naturalezza, fa riscontro quanto emerge dalle COI consultate.

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