- Alessandra Ballerini
- Espulsioni e Respingimenti
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Giudice di Pace di Genova: annullata espulsione nei confronti di cittadina ucraina
“...il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale, valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace (cfr. Cass. n.4041/2024; Cass. n. 10636/2010; id.3898/2011; id.9762/2019; id.21716/2022). Nell’ipotesi in esame ricorre una causa di inespellibilità, alla stregua delle indicazioni contenute nell’art.19, comma 1, del d.lgs. n.286/1998 in quanto nel Paese di origine della cittadina straniera (Ucraina) è presente una notoria situazione di guerra che espone la ricorrente al pericolo di subire un danno grave in caso di rimpatrio.”




