- Alessandra Ballerini
- Giurisprudenza
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DUBLINO Annullato il trasferimento del ricorrente a Malta. Il provvedimento viola l'art. 3 c2 par2 del regolamento in quanto risulta fondato il rischio che il ricorrente, a Malta, possa essere sottoposto a violazioni dei suoi diritti.
Tribunale di Roma 7 aprile 2022
La difesa ha censurato il provvedimento di trasferimento sulla base dei seguenti argomenti:
A) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013;
B) violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. UE n. 604/2013;
C) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del Reg. UE n. 604/2013;
D) violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. 241/90;
E) violazione degli artt. 2 e 3 Cedu in relazione al rischio di rimpatrio;
F) violazione della Convenzione OIL, della Direttiva 2009/52/CE e dell’art. 8 Cedu.