"Non può tralasciarsi il fatto che il ricorrente ha iniziato a lavorare in Italia dal 18 luglio 2022 ed è stato registrato alla Camera di Commercio come piccolo artigiano il 4 ottobre 2023.
Quest’ultima circostanza è particolarmente rilevante in quanto è indice di una sua completa integrazione  anche da un punto di vista burocratico nella società italiana, oltre la capacità di rapportarsi con il mercato compresi i clienti, i fornitori e tutte le altre professionalità del mercato edilizio.
Detto radicamento verrebbe del tutto vanificato in caso di rientro forzato in Marocco che costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di
ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione.
Gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio, per quanto di competenza."
 

 
“Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale: dal suo arrivo in Italia, il ricorrente è infatti riuscito a costruire un proficuo percorso di integrazione nel tessuto economico-sociale del Paese come per altro è emerso dalla documentazione già citata sopra. Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Pakistan. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza (sopra descritta), e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
 
Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell’art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez. 6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023).
 
Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell’art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all’art. 10 comma 3 Cost.
 
La popolazione civile, che non può trovare protezione, è quella delle minoranze religiose quali gli ahmadi e gli hindu, rispetto ai quali le stesse autorità di polizia hanno posto in essere azioni di violenza già nei primi mesi del 2024. Il 25 gennaio 2024 la polizia, sotto la pressione di gruppi di estremisti religiosi, ha distrutto le lapidi di 80 tombe della comunità minoritaria Ahmadi nel Daska tehsil (unità tributaria) del distretto di Sialkot nel Punjab . Le minoranze religiose, le minoranze politiche, le persone LGBTIQ, le donne e le persone considerate colpevoli di blasfemia sono esposte anche in Punjab a rischio di persecuzione da parte di attori statali e non statali, senza che lo Stato possa garantire effettiva protezione . Tali elementi, uniti a quanto evidenziato ut supra, porterebbero comunque al riconoscimento della protezione speciale ai sensi della prima parte del comma 1.1 cit., sussistendo in caso di rimpatrio la violazione dell’art. 10 Cost. e dell’art. 8 CEDU."

“Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo.
 
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato del Paese d’Origine con la conseguenza che il rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
 
Nel caso di specie, l’inserimento lavorativo come documentato (vedi infra) è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, tuttavia, si accompagna ad una serie esperienze sottese, non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali, l’apprendimento, giocoforza, della lingua italiana sul luogo di lavoro, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
 
Tali esperienze pure contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU.
 
A ciò si aggiunga, come visto, che recenti pronunce della Cassazione, in merito alla protezione complementare che qui ci interessa, hanno altresì statuito che nella valutazione rimessa al Giudice non rilevano solo i fattori di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, bensì anche le oggettive condizioni del Paese di origine di quest’ultimo ed in particolare il livello di rispetto dei diritti umani e ciò a prescindere dall’allegazione di uno specifico rischio in capo al ricorrente di compromissione di tali diritti.
 
In sostanza deve essere effettuata una valutazione il più complessa e globale possibile.
 
Da una parte, dunque, bisogna valutare oggettivamente e pedissequamente il livello di integrazione raggiunto in Italia (testimoniato anche ma non solo da rapporti di lavoro contrattualizzati), in quanto elemento indicativo della costituzione di un diritto da tutelare (quello della vita privata); parimenti bisogna valutare la sussistenza o meno di legami familiari sul Territorio Nazionale, in quanto, appunto, elementi indicativi della costituzione di un diritto da tutelare (in questo caso quello della vita familiare).
 
Sotto altro profilo, invece, è richiesto un approccio più eterogeneo, multiforme, che tenga in debito conto di tutta una serie di elementi concorrenti che rafforzano il vulnus che patirebbe il cittadino straniero in caso di rimpatrio.
 
Questi elementi sono, a titolo esemplificativo, la vulnerabilità del ricorrente (dovuta, in particolar
modo, alle pregresse esperienze traumatiche patite), il lungo lasso di tempo trascorso dall’espatrio ,il periodo di soggiorno sul Territorio Nazionale, le condizioni del paese di rimpatrio.
 
Detti elementi e circostanze contribuiscono a rafforzare (o meno) il diritto del cittadino straniero a permanere in Italia.
 
Nel caso di specie, come anticipato, deve osservarsi che il richiedente risulta essersi ben inserito nel contesto italiano sia dal punto di vista lavorativo, che da quello sociale, anche con riguardo alla conoscenza quantomeno della lingua italiana.
 
In relazione al secondo aspetto (l’integrazione sociale) deve osservarsi che pur mancando certificati che attestino l’alfabetizzazione in lingua italiana (le certificazioni linguistiche sono, infatti, generalmente considerate tra gli indici dell’effettivo inserimento sociale), è verosimile che il richiedente abbia ormai maturato un livello di comprensione ed espressione in italiano superiore a quello meramente elementare, in considerazione non solo della sua presenza in Italia, ma anche della prestazione di attività lavorative differenti e per periodi di tempo prolungati, alle dipendenze di datori di lavoro italiani (sul punto si rimanda a quanto riportato nel capoverso precedente), grazie alle quali è ragionevole presumere che il richiedente abbia acquisito un buon livello di comprensione ed espressione in lingua italiana.
 
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dello specifico livello di integrazione raggiunta dal ricorrente deve affermarsi che l’eventuale rimpatrio del lo stesso, comportante una brusca interruzione del percorso svolto, costituirebbe, per ciò solo, una condizione degradante, e integrerebbe, dunque, una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
 
A tal riguardo, come detto, occorre anche tenere conto anche delle condizioni di oggettiva invivibilità dell’area di provenienza (si rimanda alle informazioni sul paese di origine – C.O.I. –
richiamate nel paragrafo della protezione sussidiaria) in cui lo stesso sarebbe costretto, nuovamente, da coattivo rimpatriato, a calarsi, con l’aggiuntivo rischio di subire la diffidenza, se non addirittura l’ostracismo, dei suoi connazionali.
 
Tutte le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano, dunque, una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nessun precedente, né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.

TRIBUNALE DI GENOVA 10.11.2025

Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo. Il ricorrente ha infatti dedotto e documentato – con buste paga, CU, unilav e lettere di contratto - un importante impegno profuso nel reperimento di regolari attività lavorative, seppur solo da marzo 2023, verosimilmente in ragione dell’assenza di un supporto adeguato a fronte di un analfabetismo di base e di una inesistente formazione professionale, concludendo contratti – seppure ancora ad oggi a t.d. - con varie aziende nel settore agricolo come bracciante, avendo orami acquisito una esperienza tale da essere verosimile il rinnovo alla prossima scadenza di dicembre 2025.
 
Il ricorrente ha inoltre documentato, seppure solo in parte, la percezione di regolari redditi dalla primavera del 2023, ancora modesti ma decisamente migliorati con l’aumento dell’orario di lavoro, e l’acquisizione delle competenze nel corso del 2025 come dimostra il suo trasferimento a Faenza con un contratto di maggior durata ed il fatto di essere presto uscito dal Circuito dell’Accoglienza Governativa avendo una sufficiente autonomia economica ed abitativa. In Italia, poi, volendo perseguire un’effettiva e concreta integrazione culturale, oltre che lavorativa, si segnala lo sforzo profuso – con i limiti legati alla scarsissima alfabetizzazione – nell’apprendimento dell’italiano sul posto di lavoro. L’inserimento lavorativo così documentato è del resto la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale si accompagna ad una serie esperienze sottese, non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali, l’apprendimento, giocoforza, della lingua italiana sul luogo di lavoro, la necessità di stare a contatto con
 
colleghi/colleghe). Infine il ricorrente ha dedotto di aver lasciato il proprio paese nel 2016 e di essere giunto in Italia nel 2021 dopo un lungo e sofferto viaggio attraverso la tristemente nota “rotta balcanica”, profilo di vulnerabilità che deve essere considerato ai fini della decisione. Tali elementi nel loro complesso contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU. Su tali premesse, si reputa che l’eventuale rimpatrio del ricorrente costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza dove il debito resta ancora impagato, al percorso migratorio ed all’attuale situazione della zona di provenienza sopra illustrata. Nel caso di specie, peraltro, è dimostrato per tabulas anche un significativo livello di integrazione in Italia, ma, alla luce del ragionamento suesposto, merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, il Pakistan, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza di una grave crisi in termini di diritti fondamentali, questi ultimi reiteratamente compromessi dall’instabile situazione socioeconomica e politica.
 
Invero, oltre alle gravi criticità già sopra illustrate, si aggiungono le persistenti conseguenze economiche derivate dalle calamità dell’autunno 2022.
 
Da un articolo pubblicato su il Post il 10.2.2023 38 risulta che, per evitare la bancarotta del Pakistan, sono state fatte riunioni con il Fondo Monetario Internazionale per la concessione di 1,1 miliardi di euro necessari al Paese. Già dal 2019 il Pakistan è entrato in un programma di salvataggio della propria economia, finanziato con i prestiti del FMI, e l’attuale profonda crisi economica ha fortemente intaccato le riserve di dollari del Paese, necessarie per acquistare beni dall’estero, come l’energia, le materie prime e il cibo, tanto che si riferisce che le riserve a disposizione del Pakistan basterebbero solo per un mese e per le importazioni di beni necessari come energia, carburanti e cibo. La crisi economica del Pakistan, che ha già pesanti effetti sulla popolazione, è il risultato di una serie di fattori, alcuni internazionali, altri specifici. Come molti paesi è alle prese con le conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina: gli effetti dell’aumento del costo dell’energia e degli alimenti si fanno però sentire di più in un Paese che dipende fortemente dalle importazioni per quel che riguarda i combustibili fossili e il cibo. Anche la rupia, moneta locale, risulta avere perso molto valore nell’ultimo anno, passando da un cambio di 175 rupie per un dollaro alle 275 attuali, mentre l’inflazione, a gennaio, è arrivata al 27 per cento su base annua, il livello più alto dal 1975, ed il prezzo del cibo è salito del 39% nelle zone cittadine e del 45% nelle aree rurali. Ciò risulta evidente anche dall’esame dei principali indicatori economici emergente dal quadro economico dell’Osservatorio Economico del Governo Italiano39. Per concludere, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente andando considerata la assenza di precedenti, di carichi pendenti presso la Procura della Repubblica e di segnalazioni di polizia – si ritiene dia diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione. Ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, essendo stata respinta la domanda di protezione internazionale ma ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.

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