Tribunale di Genova 09/02/2025

"Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo. Un simile percorso (di cui meglio infra nel successivo paragrafo) verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel Paese d’Origine, con la conseguenza che il rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. …
Nel caso di specie, l’inserimento lavorativo (di cui infra) è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, tuttavia, si accompagna ad una serie esperienze sottese, non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali, l’apprendimento, giocoforza, della lingua italiana sul luogo di lavoro, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.). Tali esperienze pure contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU. A ciò si aggiunga, come visto, che recenti pronunce della Cassazione, in merito alla protezione complementare che qui ci interessa, hanno altresì statuito che nella valutazione rimessa al Giudice non rilevano solo i fattori di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, bensì anche le oggettive condizioni del Paese di origine di quest’ultimo ed in particolare il livello di rispetto dei diritti umani e ciò a prescindere dall’allegazione di uno specifico rischio in capo al ricorrente di compromissione di tali diritti. In sostanza deve essere effettuata una valutazione il più complessa e globale possibile. ….
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dello specifico livello di integrazione raggiunta dal ricorrente deve affermarsi che l’eventuale rimpatrio dello stesso, comportante una brusca interruzione del percorso svolto, costituirebbe, per ciò solo, una condizione degradante, e integrerebbe, dunque, una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. A tal riguardo, come detto, occorre anche tenere conto anche delle condizioni di oggettiva invivibilità dell’area di provenienza (si rimanda alle informazioni sul paese di origine – C.O.I. – richiamate nel paragrafo della protezione sussidiaria) in cui lo stesso sarebbe costretto, nuovamente, da coattivo rimpatriato, a calarsi, con l’aggiuntivo rischio di subire la diffidenza, se non addirittura l’ostracismo, dei suoi connazionali.
Deve aggiungersi che, come già detto non sono state allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione. Tutte le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano, dunque, una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nessun precedente, né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tribunale di Ancora 20.01.2026

La situazione del paese di provenienza induce, peraltro verso, a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare la Nigeria dove appare, in ogni caso, evidente una generale condizione di povertà e difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona e che, aldilà della non credibilità e irrilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori, consentono di valorizzare gli elementi forniti dallo stesso allo scopo di provare l’avvio di un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano, tale da ritenere sussistente una condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio che, verosimilmente, finirebbe per incidere sulla qualità della sua vita.
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Tribunale di Genova 07 gennaio 2026

“Tutto quanto premesso, osserva il Tribunale che, in caso di rimpatrio, il ricorrente corre un concreto rischio di persecuzione per motivi legati alla sua opinione politica. Il Manuale UNHCR sulle Procedure e Criteri per la Determinazione dello Status di Rifugiato, suggerisce che “avere opinioni politiche diverse da quelle del Governo non costituisce di per sé un motivo per richiedere lo status di rifugiato, e un richiedente deve dimostrare di temere di essere perseguitato per aver sostenuto tali opinioni. Ciò presuppone che il richiedente abbia opinioni non tollerate dalle autorità, che siano critiche nei confronti delle loro politiche o metodi. Presuppone inoltre che tali opinioni siano giunte a conoscenza delle autorità o siano da queste attribuite al richiedente.” La persecuzione da parte del Governo spesso non assume l’aspetto esplicito di una punizione per l’opinione espressa, bensì “Più frequentemente, tali misure assumono la forma di sanzioni per presunti atti criminali contro il potere dominante. Sarà quindi necessario stabilire l'opinione politica del richiedente, che è alla base del suo comportamento, e il fatto che essa abbia portato o possa portare alla persecuzione che egli afferma di temere.” Alla luce del procedimento penale a carico del fratello del ricorrente per la sua partecipazione non violenta alle manifestazioni del 2017-2018, si può desumere che anche il ricorrente possa subire pari trattamento persecutorio in caso di rientro in Camerun. Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.”