Tribunale dei Minorenni di Genova 09.03.2026

« nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all’art. 31, 3° comma D.Lgs. 286/98, sussistendo gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico della minore, tali da rendere necessaria, nell’esclusivo interesse di questa, la permanenza in Italia dei genitori;

✓ infatti, non possa ragionevolmente dubitarsi del fatto che l’espulsione dei ricorrenti provocherebbe un traumatico distacco con la concreta possibilità di grave danno psicofisico per la figlia, in una età in cui necessita della vicinanza dei genitori, fondamentali per una corretta ed

equilibrata crescita;

✓ del pari, sarebbe traumatico per la minore l’allontanamento dal territorio dello Stato assieme ai genitori, dal momento che la stessa è nata e vive fin dalla nascita in Italia, dove può contare anche sulla presenza di altri familiari del ramo paterno;

✓ in conclusione, nel caso concreto, debba ritenersi accertato che la presenza dei genitori ricorrenti accanto alla figlia sia fondamentale per l’equilibrio psico-fisico della minore anche in ragione dell’importante rapporto che ella intrattiene con la madre e che, nel caso di espulsione, sarebbe leso il diritto fondamentale di questi alla unità familiare (di cui anche all’art 8 della CEDU);

✓ sia conseguentemente opportuno autorizzare i genitori a permanere in Italia ai sensi della norma anzidetta, con un permesso di soggiorno, di durata biennale; » 

“Ritiene il collegio che, nell’ambito del giudizio di bilanciamento tra le ragioni addotte dalle parti e le ragioni attinenti alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblici dello Stato italiano, prevalgono le prime, in quanto il nucleo è stabilmente radicato in Italia, ove xxxxxx e’ giunta unitamente al resto della famiglia ormai da circa nove anni or sono rispetto al momento del deposito del presente decreto e ove si sono inserite con profitto nel contesto anche scolastico, oltre che nel tessuto sociale italiano.

Tribunale di Genova 28.10.2025

“L’inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova il suo culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque, inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità.

Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dall’esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel paese di origine. Il percorso svolto dal ricorrente appare ad oggi ancor più lodevole, considerate le problematiche di carattere psichiatrico dallo stesso incontrate nel corso degli anni e lo stesso è la dimostrazione che il percorso riabilitativo offerto dal dipartimento di salute mentale allorquando intrapreso con tenacia e determinazione altro non può che portare ad ottimi risultati. Oltre all’inserimento così documentato occorre rilevare come il richiedente, in Italia possa contare sulla propria famiglia, interamente stabilitasi sul territorio nazionale e ivi integratasi. Al contrario, in Marocco lo stesso non potrebbe contare più su alcun familiare e in caso di un suo rientro, lo stesso si troverebbe a dover affrontare un reinserimento in un paese da cui manca da oltre 14 anni, senza alcun supporto, né familiare né sanitario. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale“.

Tribunale dei minori 23.10.2025

 

“nel caso di specie, possono dirsi sussistenti le condizioni previste dal 3° comma dell’art. 31 D. Lgs. n° 286/98 in quanto il minore vive in Italia i genitori, che gli assicurano una vita regolare (essendo *** e *** iscritti a scuola -come da documentazione in atti- e seguiti dal punto di vista sanitario, in particolare il minore che è affetto da un disturbo dello spettro autistico), per cui il loro rientro in patria non potrebbe che avere effetti deleteri e pregiudizievoli, con un impatto notevole sul nucleo famigliare mettendo i genitori in situazione di grave squilibrio, tale da incidere, incolpevolmente, in modo assai rilevante, sulle loro capacità genitoriali;”

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