- Alessandra Ballerini
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Tribunale amministrativo Regionale per la Liguria. Accolto ricorso contro diniego di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7, comma 2, del DL n. 20/2023, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 50/2023.
La censura merita accoglimento.
Con la L. n. 50 del 5.5.2023 è stato convertito in legge il DL n. 20/2023, il cui art.7 ha modificato l’art. 6, comma 1-bis, del DLgs. n. 286/98 (Testo unico dell’immigrazione) precludendo la convertibilità in permesso di lavoro del permesso per cure mediche.
Tuttavia il comma 2 del citato art. 7 ha introdotto la norma transitoria secondo la quale “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto … continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Il ricorrente ha ritenuto che l’“istanza” indicata dall’art. 7, comma 2, si riferisca a quella del 25.2.2022 con cui egli ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e non a quella di conversione di tale titolo di soggiorno.
soggiorno per cure mediche quale discrimen temporale agli effetti dell’applicabilità della novella legislativa preclusiva della convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro” (Cons. Stato, Sez. III, 5.12.2025 n. 9634).
Calando tali coordinate ermeneutiche nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso per cure mediche del 25.2.2022 risulta anteriore al 6.5.2023, talchè il ricorrente avrebbe dovuto beneficiare del regime transitorio accedendo alla correlativa facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro.
Alla luce di ciò il motivo deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.


