Tar Liguria 18 aprile 2020

"Una madre titolare da oltre 5 anni di ripetuti permessi di soggiorno ex art. 31 TUI,  ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “dovendosi ritenere la continuità delle autorizzazioni ottenute dal tribunale dei minori nei confronti della madre... non potendosi addebitare alla stessa ritardi delle autorizzazioni rilasciate dal tribunale... Ritenuto contrariamente a quanto affermato nell'atto impugnato che risultano presenti tutti i requisiti alla direttiva comunitaria 203/109/CE del 25/11/2003 posto che ai sensi dell'art. 4 esiste un soggiorno legale ininterrotto nei cinque anni immediatamente precedenti alla presentazione della domanda”

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TAR di Roma 12 novembre 2019

"Deve, infatti, essere considerata la fattispecie in esame nel suo insieme e con attenzione alla specificità del caso. L'appellante, giunto in Italia ancora minorenne, è cresciuto e si è formato integrandosi pienamente all'interno del tessuto socio-economico del Paese.

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sentenza 14 novembre 2018

"Come già anticipato con la sospensione cautelare questo tribunale ritiene violati gli obblighi di partecipazione procedimentali tanto più indispensabili nei casi, quale quello in questione, nel quale ci si trovi di fronte ad un soggetto, entrato minorenne in Italia e inserito in un programma di tutela che chieda la conversione, alla maggiore età, dell’originario atto in un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Tribunale di Genova, provvedimento 21 agosto 2018

"Ciò posto, occorre tenere conto di quanto segue:
- il ricorrente è giunto in Italia ancora minorenne e qui è rimasto per 7 anni, integrandosi
pienamente nel tessuto sociale e, poi, economico, italiano, come risulta: dalle numerose
attestazioni di stima da parte di operatori e volontari del Centro xxxxx di Chiavari; dal Certificato di servizio della Cooperativa sociale
xxxxxx; dall’estratto contributivo, da cui risulta che il ricorrente ha lavorato
regolarmente dal maggio 2007 all’ottobre 2008, dal 30/9/2009 al 20/10/2009, dal 1/9/2010 al
31/5/2011;
- il ricorrente, che fino ad allora aveva sempre ottenuto il permesso di soggiorno, ha
dovuto interrompere la sua permanenza in Italia ed il suo percorso di piena integrazione nel nostro Paese a causa della gravissima situazione di salute psichica del padre, come emerge dal
certificato dell’Ospedale Universitario psichiatrico xxxxxx di Tirana, in cui si dà atto,
oltre che del decorso della malattia del sig. xxxxxx, del fatto che è stata necessaria la
presenza del figlio per la protezione della persona del padre e degli altri. La situazione che
aveva costretto il ricorrente a lasciare l’Italia è anche oggetto delle dichiarazioni scritte della
madre e della sorella, in atti
Si tratta quindi di eventi necessitati che hanno costretto il ricorrente a lasciare il Paese, non
per sua volontà.
- oltre alle dichiarazioni di stima, anche sotto il profilo lavorativo, vi è recente dichiarazione
scritta del sig. xxxxxxx, titolare di impresa edile xxxxx S.a.s., di disponibilità
all’assunzione (“promessa di assunzione”), ritenendolo “una risorsa importantissima per lo
svolgimento delle nostre attività”. Il sig. xxxxxxx è inoltre comparso in udienza, confermando
l’intenzione di assumere il ricorrente in caso di ottenimento del permesso di soggiorno.
Il percorso di integrazione del ricorrente, da leggersi unitamente alla sua storia personale,
verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Albania, ed il rimpatrio, nella specifica
situazione in cui egli si trova, appare in contrasto con seri motivi di carattere umanitario.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che -
valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente
penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di
polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5
comma 6 d.lgs. 286/98.

 

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