Tribunale di Ancora 20.01.2026

La situazione del paese di provenienza induce, peraltro verso, a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare la Nigeria dove appare, in ogni caso, evidente una generale condizione di povertà e difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona e che, aldilà della non credibilità e irrilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori, consentono di valorizzare gli elementi forniti dallo stesso allo scopo di provare l’avvio di un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano, tale da ritenere sussistente una condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio che, verosimilmente, finirebbe per incidere sulla qualità della sua vita.

Tribunale di Genova 07 gennaio 2026

“Tutto quanto premesso, osserva il Tribunale che, in caso di rimpatrio, il ricorrente corre un concreto rischio di persecuzione per motivi legati alla sua opinione politica. Il Manuale UNHCR sulle Procedure e Criteri per la Determinazione dello Status di Rifugiato, suggerisce che “avere opinioni politiche diverse da quelle del Governo non costituisce di per sé un motivo per richiedere lo status di rifugiato, e un richiedente deve dimostrare di temere di essere perseguitato per aver sostenuto tali opinioni. Ciò presuppone che il richiedente abbia opinioni non tollerate dalle autorità, che siano critiche nei confronti delle loro politiche o metodi. Presuppone inoltre che tali opinioni siano giunte a conoscenza delle autorità o siano da queste attribuite al richiedente.” La persecuzione da parte del Governo spesso non assume l’aspetto esplicito di una punizione per l’opinione espressa, bensì “Più frequentemente, tali misure assumono la forma di sanzioni per presunti atti criminali contro il potere dominante. Sarà quindi necessario stabilire l'opinione politica del richiedente, che è alla base del suo comportamento, e il fatto che essa abbia portato o possa portare alla persecuzione che egli afferma di temere.” Alla luce del procedimento penale a carico del fratello del ricorrente per la sua partecipazione non violenta alle manifestazioni del 2017-2018, si può desumere che anche il ricorrente possa subire pari trattamento persecutorio in caso di rientro in Camerun. Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.”
 

Tribunale di Genova 23.12.2025

"Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare, emergendo dagli atti il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale.
Le condizioni del Paese di origine, assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell’art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”
Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all’art. 10 comma 3 Cost.
Da questo punto di vista, occorre tenere conto della situazione del Perù, il quale, nonostante dalle COI si sia preso atto dell’intervento della polizia a seguito di eventi di particolare violenza, si può evincere anche come intere zone della città di Lima e dei distretti limitrofi siano, di fatto, in mano alle bande criminali, e quindi, de facto, non sottoposte al controllo delle forze di polizia.
Dalle informazioni raccolte, è parso chiaro come quello dell’estorsione sia un problema dilagante in Perù.
Nel corso del 2022, sono state presentate più di 8000 denunce per estorsione, il 62% in più rispetto al 2021. Ciononostante, in molti casi le vittime di estorsione non sporgono denuncia
per timore di ritorsioni."

"Non può tralasciarsi il fatto che il ricorrente ha iniziato a lavorare in Italia dal 18 luglio 2022 ed è stato registrato alla Camera di Commercio come piccolo artigiano il 4 ottobre 2023.
Quest’ultima circostanza è particolarmente rilevante in quanto è indice di una sua completa integrazione  anche da un punto di vista burocratico nella società italiana, oltre la capacità di rapportarsi con il mercato compresi i clienti, i fornitori e tutte le altre professionalità del mercato edilizio.
Detto radicamento verrebbe del tutto vanificato in caso di rientro forzato in Marocco che costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di
ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione.
Gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio, per quanto di competenza."
 

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