“Passando ad esaminare la situazione individuale del ricorrente, va fin da subito rilevato che il ricorrente, in Italia, ha compiuto un buon percorso di integrazione sociale. Passando ad esaminare la situazione individuale del ricorrente, va fin da subito rilevato che il ricorrente, in Italia, ha compiuto un buon percorso di integrazione sociale....
Il patrimonio della personalità del ricorrente può quindi dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Occorre, a questo punto, procedere ad una valutazione delle oggettive condizioni di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche con riferimento al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1. come sopra riportato. Passando ad esaminare il contesto territoriale e la situazione dei diritti umani del Paese in cui dovrebbe rientrare il ricorrente, occorre analizzare la situazione in Tunisia ove, pur non riscontrandosi una violenza indiscriminata, non si possono escludere criticità, con compressioni dei diritti civili e politici della popolazione...
Secondo il rapporto del Dipartimento di Stato americano del 2025, nel 2024 tra le questioni significative relative ai diritti umani figurano segnalazioni credibili di: tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; arresti e detenzioni arbitrari; gravi restrizioni alla libertà di espressione e alla libertà dei media, tra cui arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati contro giornalisti e censura e significative restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori. Inoltre, le indagini di alto profilo su ex funzionari governativi, membri del parlamento, personaggi dei media e imprenditori accusati di cospirazione e terrorismo sono state caratterizzate da scarsa trasparenza82 . All'inizio di agosto 2025, il governo ha chiuso l'Autorità Nazionale per l'Accesso all'Informazione, un organismo indipendente creato nel 2016 per tutelare il diritto all'accesso alle informazioni, riassegnando il personale ad altre posizioni governative. Il 25 agosto, l'Unione Nazionale dei Giornalisti Tunisini ha denunciato una "pericolosa violazione del diritto all'informazione", descrivendo lo scioglimento come "la demolizione di uno dei pilastri fondamentali del quadro democratico del Paese"83 . Le autorità hanno continuato a reprimere la libertà di parola e la società civile.84 Il 27 ottobre, il Tribunale di primo grado di Tunisi ha condannato l'ex Primo Presidente della Corte di Cassazione, Tayeb Rached, a 30 anni di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro.85 In tutto il Paese sono scoppiate proteste a causa del crescente malcontento nei confronti del governo di Saïed. Almeno 2.000 persone hanno marciato il 22 novembre 2025 nella capitale Tunisi contro l'ingiustizia e la repressione, accusando Saïed di usare la magistratura e la polizia per consolidare il potere di un solo uomo. La La manifestazione ha riunito la società civile e gli attivisti per i diritti umani, sindacalisti, professionisti legali, giornalisti e partiti politici di tutto l'arco politico, in una rara dimostrazione di unità contro Saïed, in un contesto di crescente malcontento per le turbolenze politiche ed economiche sotto il suo governo. A novembre, i residenti hanno organizzato proteste quotidiane per chiedere la chiusura degli impianti del Gruppo Chimico Tunisino (GCT) a causa dei ricorrenti episodi di avvelenamento da gas. Le manifestazioni a volte si sono trasformate in scontri con le forze dell'ordine, che hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti...
Secondo Amnesty le condanne nel “Caso di cospirazione 2” illustrano “come il sistema giudiziario penale della Tunisia venga utilizzato in modo improprio per reprimere il dissenso pacifico e perseguitare le persone semplicemente per aver esercitato i propri diritti umani” e come “l’uso crescente della legislazione antiterrorismo per punire il dissenso pacifico è un “pattern” (schema) profondamente preoccupante che Amnesty International documenta dal 2023” in Tunisia. 89 La recente ondata di repressione giudiziaria ha inferto un altro colpo a ciò che resta dell'opposizione, con la maggior parte dei suoi membri incarcerati o costretti all'esilio.
Comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Tunisia con quella in cui risulta ormai ben inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall’attuale positivo contesto di vita contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall’art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98 .
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che -
valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e nulla avendo segnalato il PM notiziato del procedimento) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale”
In primo luogo, ritiene il Collegio che il narrato del ricorrente in ordine alla propria appartenenza alla casta Osu sia credibile, in quanto il racconto è stato reso sempre in modo coerente (sia nell’audizione del 2016 dinanzi alla Commissione territoriale, sia in sede di memoria di domanda reiterata, sia – infine – dinanzi al Giudice istruttore), lineare e privo di contraddizioni ed – inoltre – risulta riscontrato dalle scarne COI disponibili3.
Tra le popolazioni Igbo del sud-est della Nigeria esiste un sistema castale, con la divisione delle persone tra le caste Diala ed Osu. Si tratta – con ogni probabilità – del più antico sistema di discriminazione tra caste esistente al modo e si ritiene che sia antico quanto lo stesso Igboland. Tale sistema è profondamente radicato nel diritto tradizionale e si trasmette di generazione in generazione senza che subisca l’influenza dall’occidentalizzazione dei costumi, dalla cristianizzazione di quel popolo e dall’evoluzione portata dall’affermazione della globalizzazione e dall’affermazione della democrazia e della cultura dei diritti fondamentali. Tale radicamento fa sì che la popolazione continui a dargli una severa attuazione. Il sistema è infatti sopravvissuto pressoché intatto anche alla legge del 1956 (c.d. Osu-Bill) ed ai provvedimenti legislativi e governativi adottati anche dopo l’indipendenza che lo hanno formalmente abolito.
In siffatto ordinamento tradizionale, gli appartenenti alla casta Diala si ritengono superiori agli appartenenti alla casta Osu, che vengono – per conseguenza – trattati come esseri inferiori. La faglia di divisione tra i due gruppi si palesa nella proprietà terriera, nelle diverse possibilità di accesso alle risorse economiche ed all’esercizio dei diritti. In particolare, mentre i Diala si definiscono “uomini liberi”4, gli Osu sono ritenuti alla stregua di schiavi, con funzioni sostanzialmente rituali e sacrificali; “Gli Osu sono percepiti come contaminati, con odore corporeo, e sporchi, quindi, usare lo stesso rubinetto o serbatoio di acqua o altro bene comune con gli Osu significa che sarà contaminato”5 tale idea di contaminazione si estende anche alle terre comuni, il cui utilizzo in qualsiasi forma è proibito agli appartenenti alla casta Osu.
Qualsiasi atto di non sottomissione degli Osu a siffatto sistema castale genera profondo risentimento nei Diala, i quali interpretano tali condotte come modalità di erodere il loro potere tradizionale.
Tale discriminazione genera un conflitto, da sempre radicato nel popolo Igbo, che si è fatto via via più aspro e negli ultimi anni ha raggiunto un’intensità tale da porre in pericolo la pace e l’unità della stessa etnia.
Dalle informazioni sopra riportate emerge il rischio concreto per il richiedente di subire atti persecutori in caso di rientro forzato in Nigeria, a causa della propria appartenenza castale, non potendo godere di una protezione effettiva da parte degli apparati statali nigeriani in virtù dell’abolizione solo formale del sistema castale e della concreta incapacità dello Stato di sradicare tale sistema.
Pertanto, si riconosce in capo al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, nonché degli artt. 7 e 8 d.lgs. 251/2007.
3 N. S. Amalu – Y. Abdullahi – E. Demson,
Caste Conflict in Nigeria: The Osu/Diala Experience in Igboland, 1900-2017, in
Global Journal of Social Sciences, Vol. 20, 2021, 77-85 – DOI:
https://dx.doi.org/10.4314/gjss.v20i1.8; si veda – altresì – la bibliografia ivi citata.
4 “Un Diala è un nato libero in Igboland che non patisce alcuna discriminazione in virtù della circostanza della sua nascita. I suoi antenati erano percepiti come esseri puri e liberi e non erano sacrificati ad alcun dio o divinità”, Ivi p. 79 – traduzione del Giudice relatore dal testo inglese.
5 Ivi, p. 80 – traduzione del Giudice relatore dal testo inglese.
Protezione accordabile. Con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto:- da un lato, del percorso di integrazione del ricorrente in Italia, il quale lavora regolarmente dal 2022, avendo già acquisito un’indipendenza economica nel 2023 con redditi superiori alla soglia per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato. Dal 2024 risulta assunto a tempo indeterminato dalla XXXXX XXI SRL con cui ha conseguito, nel 2025. Redditi lordi per 28.500,00 €.
Sotto il profilo linguistico, ha frequentato diversi corsi di italiano. Sotto il profilo dell’integrazione sociale, ha conseguito la patente di guida, riuscendo anche a
raggiungere l’indipendenza sotto il profilo abitativo.
- dall’altro, della situazione di violazione dei diritti umani e della crisi climatica in Marocco.
Situazione generale
Dagli ultimi report stilati da Amnesty International e da Human Rights Watch emerge come le autorità marocchine abbiano continuato a reprimere il dissenso e a prendere di mira giornalisti,
attivisti e oppositori del governo attraverso procedimenti giudiziari e sorveglianza, nonostante la grazia reale concessa a migliaia di prigionieri, tra cui giornalisti e difensori dei diritti umani. Le leggie le pratiche marocchine hanno continuato a sostenere la disuguaglianza di genere e a criminalizzare le relazioni omosessuali tra adulti consenzienti. Le autorità non hanno rispettato i propri obblighi di garantire servizi di salute sessuale e riproduttiva accessibili, a prezzi accessibili e di buona qualità per donne e ragazze, incluso l'aborto.
La società civile si è opposta a una bozza del codice di procedura penale che avrebbe ostacolato gli sforzi anticorruzione. Le autorità non hanno indagato efficacemente sulla sanguinosa repressione di migranti e rifugiati del giugno 2022. Le autorità hanno arrestato arbitrariamente e ricollocato forzatamente rifugiati, richiedenti asilo e migranti in regioni remote, mettendo a rischio la loro sicurezza e la loro vita.
Il Marocco negli ultimi anni sta vivendo una serie di crisi idriche, per questo il governo ha avviato da alcuni anni il progetto per un nuovo piano di approvvigionamento idrico, progetto che è un po’ in ritardo nella sua attuazione concreta, solo dopo gennaio 2024 si è deciso che verrà rilasciato uno stanziamento di 14 miliardi di dollari del programma nazionale di fornitura di acqua potabile e irrigazione (PNAEPI 2020-2027)12. Secondo Nizar Baraka, attuale ministro delle attrezzature e dell’acqua, infatti, nel periodo da settembre 2023 a metà gennaio 2024, il Marocco ha registrato un deficit di precipitazioni del 70% rispetto alla media. Ad esempio, il tasso di riempimento delle dighe si attesta al 23,2%, in calo rispetto al 31,5% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Per concludere, comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Marocco con quella in cui risulta ormai positivamente inserito, si ravvisa “un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall’attuale positivo contesto di vita, contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall’art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità.
In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante
ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19
comma 1.1 d.lgs. 286/98.

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Protezione accordabile. Con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i
presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto dell’ottimo
percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa svolto nel territorio italiano,
protetti a mente dell’art. 19, co. 1.1. TUI e dell’art. 8 CEDU.
Infatti, oltre alla documentazione depositata con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha
ulteriormente prodotto ampia e significativa documentazione attestante un consolidato
percorso di integrazione sociale, lavorativa e formativa in Italia, che risulta effettivo,
stabile e coerente.
Quanto al profilo relazionale e sociale, il ricorrente è ospite dal 29 giugno 2023 presso
una struttura di accoglienza gestita dalla Cooperativa sociale Liberitutti, all’interno della
quale ha instaurato relazioni sociali positive e stabili, mantenendo un comportamento
collaborativo, rispettoso delle regole e orientato all’integrazione, come attestato dalle
relazioni degli operatori sociali depositate in atti. Il percorso personale risulta altresì
caratterizzato da una presa in carico volontaria da parte dei servizi territoriali, con esiti
positivi, senza che siano emerse condotte antisociali o devianti.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, costituiscono indici concreti, attuali e
convergenti di un effettivo radicamento sociale, lavorativo e personale in Italia,
espressivo di un progressivo e reale inserimento del ricorrente nel tessuto sociale del
Paese ospitante.
L’inserimento lavorativo e sociale così documentato è la testimonianza di un percorso di
integrazione che trova solo il culmine nell’assunzione con contratto di apprendistato, il
quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti,
ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità
(come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e
lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare
alle loro abitudini etc.).
Tali esperienze contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare
quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al
rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI ed all’art. 8 CEDU.
Se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con la famiglia di origine,
deve darsi prevalenza, nel caso di specie, anche in considerazione dell’età ormai
raggiunta, alla sua presenza in Italia dal 2022 ed al grado di integrazione conseguita.
Per tali motivi, valutata l’integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in
Italia, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto comporterebbe la
violazione dell’art. 19 TUI. Un suo rimpatrio, dunque, costituirebbe certo un
vulnus al rispetto della sua vita privata (art. 19 cit. e, più in generale, art. 8 CEDU)

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