- Alessandra Ballerini
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Tribunale di Trieste: riconosciuta protezione sussidiaria a cittadino del Bangladesh vittima di usurai
Tribunale di Trieste 04/11/2024
“Dall’analisi delle fonti, considerando la situazione del richiedente, che ha contratto un debito usurario con tre agenzie del microcredito e che per tale motivo e’ migrato, venendo peraltro truffato nel percorso migratorio, trovandosi in condizione di irregolarità, senza i propri documenti, isolato e senza potersi orientare in un Paese a lui del tutto sconosciuto – la Romania -, si ritiene che in caso di rimpatrio egli rischierebbe effettivamente di essere sottoposto a minacce e violenze da parte dei creditori, con ostracismo ed esclusione sociale da parte della società, senza una tutela effettiva da parte dello Stato, ed anzi rischiando di essere sanzionato dalle stesse Autorità bangladesi, quale migrante di ritorno, esponendosi ad un nuovo possibile percorso migratorio con il rischio di essere nuovamente truffato o lavorativamente sfruttato….
Quanto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007, è necessario che, ex art. 2 comma 1 lett g) D. Lgs 251/2007, sussista un rischio effettivo, in caso di rimpatrio, che il ricorrente subisca la condanna a morte o l’esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante…
È, quindi, necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l’esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l’eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona...
Il caso di specie rientra nella fattispecie di cui alla lett. b): per i motivi sopra esposti, infatti, si ritiene che in caso di rimpatrio, il richiedente rischierebbe di essere sottoposto – se non ad atti qualificabili come tortura, quanto meno – a trattamenti inumani e degradanti, consistenti nel rischio di essere destinatario di atti di violenza verbale e fisica, di esclusione sociale da parte del contesto di provenienza, di sanzioni da parte delle Autorità bangladesi e a nuovi fenomeni di tratta o sfruttamento lavorativo sia in patria che all’estero, poiché sarebbe spinto ad intraprendere una nuova esperienza migratoria, al fine di poter ripagare il debito”