Tribunale di Genova, ord. 12 febbraio 2018

"Alla luce di tutto quanto sopra appare verosimile che il ricorrente si sia trovato nella necessità di lasciare il Bangladesh non solo per sfuggire alle minacce ricevute ma per reperire altrove un’attività lavorativa idonea a consentirgli di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare.
La specifica situazione del ricorrente risulta quindi meritevole di protezione, che si ritiene di individuare nella specie in quella umanitaria.

Tribunale di Genova, ord. 28 febbraio 2018

"La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari. Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i “seri” motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

 

Tribunale di Genova, ord. 9 aprile 2018

"Ed invero emerge chiaramente dal suo racconto che se tornasse adesso al suo paese il ricorrente si ritroverebbe privo di qualsiasi sostegno economico e non potrebbe in alcun modo essere di aiuto alla sua famiglia che, a causa delle gravi avversità subite, vive in una situazione di povertà e indigenza totale.

Tribunale di Genova, ord. 12 febbraio 2018

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l’attuale difficile situazione socio politica del Bangladesh, che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata e, dall’altro, il fatto che l’interessato abbia lasciato il suo paese addirittura da bambino, abbia trascorso un drammatico periodo in Libia, sia giunto in Italia ancora molto giovane e non abbia alcun anche minimo valido punto di sostegno familiare e sociale nel suo paese di origine, trovandosi indubbiamente in una oggettiva situazione di grave “vulnerabilità”.