Tribunale di Genova, ord. 7 maggio 2018

"Appare dunque verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese per poi giungere in Libia, dove ha tra l’altro subito gravi maltrattamenti, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese e dalla predetta grave situazione della sua zona di origine, che il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015.

Tribunale di Genova, ord. 7 marzo 2018

"La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

Tribunale di Genova, ord. 7 marzo 2018

"Va premesso che l’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”,

Tribunale di Genova, ord. 7 maggio 2018

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando le circostanze in base alle quali l’interessato ha dovuto lasciare il suo paese non ancora diciasettenne, la drammatica e comunque ancora poco rassicurante situazione generale e sociale del suo pese e le drammatiche esperienze vissute dallo stesso, si ripete in giovanissima età, nel percorso che l’ha condotto in Italia, in particolare durante la permanenza in Libia, dove ha subito gravi violenze. Il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo ed importante percorso di integrazione sociale, anche alla luce del fatto di essere arrivato in Italia ancora da minorenne e quindi di aver potuto proficuamente approfittare del percorso di integrazione previsto anche dal comune di Genova per i “Minori Stranieri Non Accompagnati”. Egli infatti, come emerge dai documenti prodotti, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato.
Si ritiene dunque sussistente una situazione meritevole di tutela umanitaria"

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Tribunale di Genova, ord. 14 marzo 2018

"La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.