"Nell'articolo 6 comma 4 della Direttiva 2008/115/CE (c.d. "direttiva rimpatri") vi è l'espresso riferimento a motivi caritatevoli o di altra natura non meglio definiti che giustificano la concessione di un autonomo permesso di soggiorno. Per cui, il citt

Tribunale di Genova, provvedimento del 4 giugno 2018

"Ritiene questo Giudice che il richiedente sia credibile ovvero, quanto meno, che gli si debba
riconoscere il beneficio del dubbio e che le sue dichiarazioni siano plausibili.


Si ritiene altresì che debba essere accolta la richiesta di protezione umanitaria considerato che il
ricorrente ha lasciato il proprio paese ormai sei anni fa ed ha dimostrato di aver iniziato in Italia un
percorso di integrazione sociale, in particolare frequentando un corso di lingua italiana, conseguendo la
licenza media, frequentando un corso di volontariato nell’ambito della protezione civile nonché ha
dichiarato che a breve dovrebbe iniziare un corso di panificazione per poi accedere ad una borsa lavoro.
Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il
provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3
del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
Giova ricordare, in particolare, che la parte dell’art. 5, co. 6, D.lgs. 286/98 relativa al permesso
umanitario è stata introdotta con il D.L. 89/2011, convertito nella L. 129/2011, in occasione del
recepimento, nel nostro diritto interno, della direttiva 2008/115/CE (c.d. “direttiva rimpatri) che all’art.
6, § 4 - consente che “in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi
caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione
che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro
territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa,
la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di
un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.”
Ad avviso dello scrivente Giudice la ratio dei motivi umanitari è dunque da ricercarsi nella suddetta
direttiva che fa espresso riferimento anche a motivi caritatevoli o di altra natura non meglio definiti e
quindi non espressamente codificati."

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