"Va concessa la protezione umanitaria al cittadino minorenne del Mali attesa l'estrema vulnerabilità nella quale si ritroverebbe in caso di rientro vista la situazione socio-politica del suo paese"

Tribunale di Genova, ord. 24 gennaio 2018

"Deve peraltro essere evidenziato il fatto che xxxx è minorenne e che quindi, ai sensi dell’art. 19 c. 2 D. L.vo 286/98, non può essere espulso, salvi i casi previsti dall’art. 13 l. cit, che in concreto non sussistono. Va anche considerato che xxxxxx è orfano di padre ed affetto da un evidente ritardo cognitivo.

Tutti questi elementi, nel loro insieme, rendono il ricorrente particolarmente vulnerabile, soprattutto considerando che lo stesso non ha seguito alcun percorso scolastico al suo paese. xxxx ha dimostrato, d’altro canto, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, atteso che ha trovato un lavoro come lavapiatti presso un ristorante e sta studiando con impegno l’italiano.
Ciò posto, la situazione del Mali sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale del richiedente ed alla condotta regolare tenuta dallo stesso in Italia (come detto, non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), evidenzia dunque i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

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