- Alessandra Ballerini
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"La drammatica situazione di violenza vissuta in Libia legittima la protezione umanitaria"
Tribunale di Genova, ord. del 6 dicembre 2017
"La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente (sul punto di veda oltre § 4.1) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.