Tribunale di Genova, ord. del 6 dicembre 2017

 

"La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente (sul punto di veda oltre § 4.1) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Tribunale di Genova, ord. 10 gennaio 2018

 

"Ed invero il ricorrente ha documentato la propria assunzione da parte della ditta individuale XXXXX sedente in Genova quale cuoco e regolarmente retribuita come da buste paga in atti, sulla autenticità e regolarità delle quali il PM, parte in causa, non ha avuto nulla da eccepire.

Tribunale di Genova, ord. 10 gennaio 2018

"La situazione è quindi tale da far ritenere sussistente un più moderato livello di rischio per i civili abitanti della regione e, in attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.

Tribunale di Genova, ord. 16 gennaio 2018

 

"Alla luce di tutto quanto sopra appare verosimile che il ricorrente si sia trovato nella necessità di lasciare il Bangladesh non solo per sfuggire alle minacce ricevute, essendo peraltro all’epoca della fuga minorenne, ma per reperire altrove un’attività lavorativa idonea a consentirgli di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare.
La specifica situazione del ricorrente risulta quindi meritevole di protezione, che si ritiene di individuare nella specie in quella umanitaria.

Tribunale di Genova, ord. 16 gennaio 2018

"Appaiono invece sussistere, ad avviso di chi scrive, i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale e, come recentemente ricordato la Corte di Giustizia ha ricordato che “mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

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