Tribunale di Genova, 30 novembre 2017

"Rileva il Tribunale che il sig --- ha compiuto un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, come dimostra l’assunzione, sia pure con contratto a tempo determinato fino al 31.5.2018 ma con possibilità di riassunzione a settembre 2018, presso la ditta di ----  in qualità di bracciante agricolo.

Tribunale di Genova, ordinanza del 27 novembre 2017

"La ricorrente si dichiara cittadina Nigeriana ed ha richiesto protezione internazionale adducendo di essersi allontanato dal suo paese e di aver fatto ingresso in Italia a causa di completo abbandono per perdita di ogni riferimento famigliare (per fatti delittuosi) e di ogni mezzo di sostentamento nel paese d’origine, situazione che a tutt’oggi gli impedisce il rientro in patria.[...] Nel caso di specie appare evidente che, pur non essendo stati neppure narrati fatti relativi ad un conflitto, ad una persecuzione discriminatoria di categoria o ad una minaccia derivante da un potere incontrollato e di fatto sul territorio, risultano in ogni caso elementi di credibilità in ordine al racconto proprio perché spontaneo e fortemente partecipato dal punto di vista emotivo relativo alla perdita della madre.
La ricorrente ha inoltre mostrato cicatrici che testimoniano in qualche modo delle violenze subite."

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Tribunale di Genova, ord. 15 novembre 2017 

"Nel caso in esame si ritiene che sussista l’ipotesi di cui alla lettera c), avuto riguardo alla condizione complessiva del paese di origine, posto che i più recenti rapporti sullo stato socio-politico della Nigeria indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove la significativa presenza del gruppo terroristico islamico Boko Aram e la circostanza che si tratti della zona di confine fra il nord musulmano ed il sud del Paese, cristiano e animista, generano persecuzioni ai danni dei cristiani; ma anche le condizioni di vita della zona da cui proviene il ricorrente, seppure meno drammatiche di quelle presenti in altre parti, non possono ritenersi esenti da possibili conflitti di matrice religiosa ed economica. Detto quadro, che rappresenta uno stato di conflitto in tutto il paese con violenze di natura religiosa, sparizioni forzate, uccisioni e torture illegali"

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Tribunale di Genova, ord. 15 novembre 2017 

Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando le circostanze drammatiche in base alle quali l’interessato ha dovuto lasciare il suo paese in giovanissima età, la drammatica e comunque ancora poco rassicurante situazione generale e sociale del suo pese e le drammatiche esperienze vissute dallo stesso, si ripete in giovanissima età, nel percorso che l’ha condotto in Italia, in particolare durante la permanenza in Libia.

 

Tribunale di Genova, ord. 10 novembre 2017

"[...] non v'è dubbio che sia in corso, nell’Ucraina orientale, un conflitto armato, e che vi siano state violazioni della normativa applicabile in tempo di guerra [...] sottolineata la assoluta credibilità della richiedente (le cui oneste dichiarazioni sono state in precedenza riassunte), tenuto conto del clima di guerra che si respira nel paese e, soprattutto, del fatto che in caso di rientro in patria essa si ritroverebbe priva di qualcun appoggio parentale, appare possibile ravvisare in capo alla giovane ---- una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Si consideri, tra l’altro, che essa, sulla base di quanto affermato, avrebbe perso il diritto di rientrare a scuola per concludere gli studi superiori. Inoltre, va considerato che siamo di fronte ad una ragazza ormai integrata nella realtà sociale italiana che si è ricongiunta con la propria madre e con il proprio fratello (quest'ultimo regolare sul territorio nazionale), la quale ha studiato italiano, parla la nostra lingua, ed ha appena sostenuto l'esame per l'ammissione ad un corso di “aiuto-cuoca”.

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