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Tribunale di Genova, 10/11/2017

"...tenuto conto del clima di insicurezza che comunque pervade la odierna Ucraina, appare possibile ravvisare in capo alla giovane  una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Inoltre va considerato che siamo di fronte ad una ragazza ormai integrata nella realtà sociale italiana che si è ricongiunta con il proprio fidanzato, la quale parla la nostra lingua, ha già avuto esperienze lavorative ed é in attesa di sapere se potrà iniziare a frequentare il corso da aiuto-cuoco da lei desiderato. Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere modificato in parte qua, nel senso che deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

 

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Tribunale di Genova, ordinanza del 13 dicembre 2017

"[...] il Pakistan versa in una difficile situazione politica che, pur non integrando una situazione di violenza indiscriminata, resta tuttavia delicata, come si evince dalle notizie riportate nel sito del Ministero degli Affari Esteri Viaggiare Sicuri e nel rapporto della Farnesina al 7.12.2015 [...] in tale situazione del paese, la violenza personale cui il ricorrente è stato esposto pone il medesimo, in una condizione di vulnerabilità oggettiva"

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Tribunale di Genova, 29 dicembre 2017

la Nigeria era, infatti, al momento della fuga del ricorrente ed è tuttora in una situazione socio politica di assoluta emergenza, con elevati livelli di criminalità, con un assai alto rischio di atti di terrorismo e di violenza generalizzata, senza alcuna presenza di autorità statale che possa garantire un minimo livello di rispetto della legalità. Dalle notizie diffuse da diversi siti internet, anche di livello istituzionale, emerge tale indiscutibile quadro di generale allarme e di impossibilità ad anche solo sperare in una minima tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, come riconosciuto anche da diversi provvedimenti, per esempio, dei Tribunali di Roma, Bologna e Trieste... Si ritiene invece di poter accogliere la richiesta di protezione umanitaria, formulata in via subordinata, considerati da un lato la predetta attuale difficilissima situazione socio-politica della Nigeria nonchè l’allegato percorso di integrazione medio tempore svolto dal predetto in Italia e di cui alla documentazione prodotta in udienza... 

Tribunale di Genova, 27 dicembre 2017

Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Ed invero il ricorrente ha documentato la propria assunzione (....) gestisce banco ortofrutticolo, con mansioni di commesso, con contratto a tempo indeterminato. Si deve allora rilevare che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione in melius della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., ord. 21 novembre 2011, n. 24544). La prospettiva, concreta e documentata, che il ricorrente possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro giustificano pertanto il riconoscimento della protezione umanitaria.

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