Tribunale di Genova, ord. 15 novembre 2017 

"Nel caso in esame si ritiene che sussista l’ipotesi di cui alla lettera c), avuto riguardo alla condizione complessiva del paese di origine, posto che i più recenti rapporti sullo stato socio-politico della Nigeria indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove la significativa presenza del gruppo terroristico islamico Boko Aram e la circostanza che si tratti della zona di confine fra il nord musulmano ed il sud del Paese, cristiano e animista, generano persecuzioni ai danni dei cristiani; ma anche le condizioni di vita della zona da cui proviene il ricorrente, seppure meno drammatiche di quelle presenti in altre parti, non possono ritenersi esenti da possibili conflitti di matrice religiosa ed economica. Detto quadro, che rappresenta uno stato di conflitto in tutto il paese con violenze di natura religiosa, sparizioni forzate, uccisioni e torture illegali"

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Tribunale di Genova, ord. 15 novembre 2017 

Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando le circostanze drammatiche in base alle quali l’interessato ha dovuto lasciare il suo paese in giovanissima età, la drammatica e comunque ancora poco rassicurante situazione generale e sociale del suo pese e le drammatiche esperienze vissute dallo stesso, si ripete in giovanissima età, nel percorso che l’ha condotto in Italia, in particolare durante la permanenza in Libia.

 

Tribunale di Genova, ord. 10 novembre 2017

"[...] non v'è dubbio che sia in corso, nell’Ucraina orientale, un conflitto armato, e che vi siano state violazioni della normativa applicabile in tempo di guerra [...] sottolineata la assoluta credibilità della richiedente (le cui oneste dichiarazioni sono state in precedenza riassunte), tenuto conto del clima di guerra che si respira nel paese e, soprattutto, del fatto che in caso di rientro in patria essa si ritroverebbe priva di qualcun appoggio parentale, appare possibile ravvisare in capo alla giovane ---- una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Si consideri, tra l’altro, che essa, sulla base di quanto affermato, avrebbe perso il diritto di rientrare a scuola per concludere gli studi superiori. Inoltre, va considerato che siamo di fronte ad una ragazza ormai integrata nella realtà sociale italiana che si è ricongiunta con la propria madre e con il proprio fratello (quest'ultimo regolare sul territorio nazionale), la quale ha studiato italiano, parla la nostra lingua, ed ha appena sostenuto l'esame per l'ammissione ad un corso di “aiuto-cuoca”.

Tribunale di Genova, ord. 9 novembre 2017 

"Ritiene ... il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che appare giustificata sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
Quanto al primo aspetto, la situazione di insicurezza che interessa la zona del Niger Delta nel sud della Nigeria (della quale fa parte l’Edo State) rende più che mai verosimile che se il ricorrente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica vulnerabilità, idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali.
Quanto al secondo aspetto, il signor XXXXX  ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo percorso di integrazione sociale, svolgendo attività lavorativa e di volontariato e studiando la lingua italiana, come ha dimostrato rispondendo in udienza ad alcune domande in lingua italiana. Egli inoltre pochi giorni prima dell’udienza è stato sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia eseguito d’urgenza (di esplorativa scrotale, con orchifunicolectomia e posizionamento di protesi testicolare come da certificazione medica in atti)
Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria"

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Tribunale di Genova, ord. 7 novembre 2017 

"ha diritto alla protezione umanitaria ex art.5 co.6 TUI, sia pure per un periodo limitato, il cittadino straniero proveniente dal Bangladesh attesa la situazione di violenza ed instabilità diffusa nel paese. Infatti nella previsione di tale norma possono esservi ricondotte situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali ad esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari"

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