Tribunale di Genova, ordinanza del 30/10/2017

"Ritiene anzitutto il Tribunale che il racconto del ricorrente sia nel suo complesso plausibile, anche se non riscontrabile: al ricorrente deve quindi, quanto meno, essere riconosciuto il beneficio del dubbio in ordine alla vicenda personale narrata.
Tale vicenda personale deve invero essere collocata all’interno del contesto politico/sociale del Bangladesh e risulta coerente con le evidenze documentali in merito alla persecuzione religiosa in danno degli Indù in Bangladesh.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente come all. 4 e da quella esaminata d’ufficio da questo giudice si evince infatti che, poiché nel 2014 in India, a seguito della vittoria ottenuta dal BJP, partito di riferimento della comunità induista, si verificarono numerosi attacchi in danno della popolazione musulmana, in Bangladesh, paese a maggioranza musulmana e confinante con l’India, si scatenò una violenta rappresaglia in danno della minoranza indù, presa di mira soprattutto dalle frange fondamentaliste islamiche, con templi indù  quotidianamente profanati, negozi e case saccheggiate. Vi sono state anche molte segnalazioni di persone di fede induista sfrattate arbitrariamente dalle loro proprietà e di ragazze indù vittime di violenza sessuale. Molti indù si son trovati costretti a lasciare il paese ed a recarsi per lo più in India.

Tribunale di Genova, ord. 17 ottobre 2017

"La situazione è comunque grave, come evidenziato dalle fonti sopra riportate, anche nel centro e sud del paese non è stabilizzata, ed anzi si è deteriorata nell’ultimo anno. In attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine; è pertanto sussistente il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
La vicenda narrata dal ricorrente – al quale, in assenza della possibilità di ricercare elementi a riscontro, deve essere quanto meno riconosciuto il beneficio del dubbio - deve pertanto essere inserita in tale contesto sottolineandosi altresì come non possa essere condivisa l’argomentazione della Commissione circa il non voler indicare i nomi degli assassini del suo amico: il ricorrente ha dichiarato dia ver temuto per la propria incolumità onde le ragioni circa il non volerli identificare -sempre che il ricorrente ne sia a conoscenza - appaiono chiare". 

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Tribunale di Genova, ord. 16 ottobre 2017

"La situazione del Mali sopra descritta, con particolare riferimento alla zona di provenienza del richiedente (Bamako), pur caratterizzata da instabilità, episodi di violenza localizzata, e, in alcuni casi, scontri tra fazioni opposte, non è tale da far ritenere sussistente una situazione di conflitto generalizzato nel senso anzidetto. La situazione è comunque grave, e, in attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine; è pertanto sussistente il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. La vicenda narrata dal ricorrente – al quale, in assenza della possibilità di ricercare elementi a riscontro, deve essere quanto meno riconosciuto il beneficio del dubbio - deve pertanto essere inserita in tale contesto sottolineandosi altresì che appaiono deboli le argomentazioni della commissione con riferimento ad una presunta età fissa entro la quale la pratica della infibulazione deve essere compiuta. Nel corso dell’udienza inoltre il ricorrente ha prodotto documentazione medica e fotografica attestante la presenza di cicatrici astrattamente compatibili con l’episodio delle lesioni che gli avrebbe cagionato lo zio, nonchè documentazione afferente un discreto percorso di integrazione effettuato (partecipazione al progetto dell’Orto Collettivo, frequenza a corsi di italiano)."

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Tribunale di Genova, ord. 27 settembre 2017

"[...] emerge chiaramente dal suo racconto che il giovane, sin dall'età di quattordici anni è stato allontanato dalla famiglia e costretto ad arrangiarsi. Evidentemente la famiglia non disponeva di sufficienti mezzi per mantenerlo e se ne è liberata mandandolo in una scuola coranica, dove è noto che ragazzi non imparano nulla che possa aiutarli a costruirsi un futuro, ma restano completamente analfabeti. Se tornasse adesso alle sue terre ---- non saprebbe che fare e dove andare, nessuno lo accoglierebbe. Il vissuto traumatico del giovane è esposto anche nella certificazione della psicoterapeuta dott.ssa ---. E' stato inoltre provato che --- è in una situazione di vulnerabilità essendo malato di tubercolosi. In tale situazione ritiene il Tribunale che sia giusto concedere al ricorrente un periodo di permanenza in Italia, durante il quale egli si possa curare, come sta facendo, e, vista la sua giovane età, continuare a studiare e migliorarsi, in modo da essere un giorno autonomo, anche economicamente. A tal proposito occorre inoltre sottolineare che il ricorrente in Italia ha dimostrato ottime capacità di integrazione e di lavoro, studiando con buon profitto la lingua italiana e offrendosi come formatore presso la --- (vedi relazione del responsabile --- )."

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Tribunale di Genova, ord. 11 ottobre 2017

"...Il Bangladesh resta caratterizzato da una seria emergenza umanitaria. Si aggiunga che il ricorrente risulta aver lasciato il proprio paese non ancora maggiorenne e reca ancora le cicatrici delle violenze subite in patria (come da documentazione medica in atti). La precarietà della situazione del paese di origine e la vulnerabilità personale del ricorrente giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria."

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