Tribunale di Genova, ord. 10 aprile 2017

Il paese di provenienza del ricorrente è connotato da gravi ed oggettive difficoltà economiche, di diffusa povertà e di limitato accesso per la maggior parte della popolazione ai più elementari diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla salute ed alla alimentazione. 

Tribunale di Genova, ord. 20 ottobre 2016 

Nel Punjab, zona di provenienza del ricorrente [sebbene meno colpito rispetto ad altre zone, quali le Federally Administered Tribal Areas (FATA) ed il Khiber Pakthunkwa) sussiste una situazione di conflitto armato generalizzato, legittimante la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. c), d.lgs n. 251/2007. Le informazioni acquisite sono le seguenti: A) Si riportano, innanzitutto, i dati forniti dall’Easo con il documento emesso nell’agosto 2015, ma che – in relazione alla situazione di conflitto -, riporta i dati aggiornati a tutto il 2014: - “Secondo il rapporto 2014 del Pakistani Institute for Peace Studies (PIPS), nel 2014 in Pakistan sono stati compiuti 1.206 attentati terroristici ad opera di gruppi di militanti, nazionalisti/insorti e gruppi settari violenti.

Tribunale di Genova, ord. 10 aprile 2017

Tenuto conto del clima di insicurezza che riguarda la odierna Ucraina (soprattutto con riguardo alle possibili violenze nei riguardi della minoranza di lingua russa), appare possibile ravvisare in capo alla giovane ricorrente una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Tribunale di Genova, ord. 8 maggio 2017

il Gambia, Paese di provenienza del ricorrente, è caratterizzato tuttoggi da gravi difficoltà socio politiche ed economiche, un terzo della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Gli allarmanti dati del Fondo Monetario Internazionale sul PIL del Gambia inducono a ritenere che le condizioni di vita del ricorrente, attesa anche la giovane età, sarebbero del tutto inadeguate e tali da integrare una condizione di vulnerabilità.

Tribunale di Genova, ord. 8 giugno 2017

Merita accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata innanzitutto la situazione della zona della Nigeria dalla quale proviene, che pur non integrando, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata.

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