- Alessandra Ballerini
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Nigeria - Riconosciuto lo status di rifugiato per l'esposizione ad un permanente rischio della vita
Tribunale di Genova, 11 settembre 2017
"[...] nel caso di specie, la pena di morte e, dunque, la persecuzione che si voleva infliggere al ricorrente, come osservato dal difensore nell'atto introduttivo del giudizio, appare strettamente legata a motivi etnici e religiosi, atteso che il ----, contrariamente alle aspettative del “sovrano”, era risultato figlio biologico di un fedele musulmano, originario della comunità di Jos (mentre, come il richiedente protezione ha spiegato, il gruppo etnico del suo villaggio era “esan”, cristiano e pagano in contrapposizione agli “hausa” di religione musulmana). In altre parole, ricorrono nel caso in esame gli estremi dell'art. 8 del D. Leg.vo n. 251/2007, ove si precisa che i motivi delle persecuzione (descritta nel precedente art. 7 cui può farsi integrale rinvio) possono essere ricondotti anche alla “religione” e/o alla “nazionalità”, intesa quest'ultima non solo come “cittadinanza” ma anche come “appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica”.