Tribunale di Genova, ord. 18 luglio 2017

"si ritiene di dover dichiarare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Infatti, la grave situazione generale del paese di provenienza del ricorrente sopra citata coinvolgente anche le zone del Sud del paese, quali Uromi da cui proviene il richiedente) consente di accogliere il ricorso con riferimento alla domanda di protezione più attenuata, diretta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Giovano al ricorrente gli attestati di frequentazione dei corsi di lingua italiana, di avviamento al lavoro edile e di volontariato, oltreché agli appuntamenti liturgici
presso una parrocchia genovese."

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Tribunale di Genova, ord. 14 luglio 2017

"Ritiene tuttavia il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che appare giustificata sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
Quanto al primo aspetto, la situazione di insicurezza che interessa la zona del Niger Delta nel sud della Nigeria (della quale fa parte l’Edo State) rende più che mai verosimile che se il ricorrente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica vulnerabilità, idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali. 

Tribunale di Genova, ord. del 17 luglio 2017 

" [...] appare plausibile che il ricorrente si sia trovato nella necessità di lasciare il Bangladesh per reperire altrove un’attività lavorativa idonea a consentirgli di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare allargato. 

La specifica situazione del ricorrente risulta quindi meritevole di protezione, dovendosi peraltro individuare la misura più adeguata alle caratteristiche del caso di specie.

Ritiene questo Giudice che nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Tribunale di Genova, ord. 17 luglio 2017

"L’attendibilità del racconto del ricorrente non può essere esclusa per il solo fatto che le sue dichiarazioni possano risultare non molto dettagliate, in quanto la indubbia genericità del racconto può trovare giustificazione nella traumaticità della vicenda vissuta dal ricorrente. Le dichiarazioni del ricorrente – non intrinsecamente contraddittorie - possono pertanto ritenersi veritiere alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 3 co. 5° d. lgs. n. 251/2007. E’ in ogni caso attendibile la provenienza del ricorrente dalla regione di Casamance

Tribunale di Genova, ord. 23 giugno 2017

"Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Come emerge dalle fonti COI già citate, il Mali resta caratterizzato da una grave emergenza umanitaria. Il ricorrente ha lasciato il paese ancora minorenne e non ha più alcun parente in patria (tranne la matrigna che lo avrebbe accoltellato e i fratellastri). Il ricorrente risulta inoltre affetto da una grave patologia oculare, per la quale è stato anche sottoposto ad intervento chirurgico (vitrectomia per membrana premaculare). 

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