Tribunale di Genova 7 luglio 2020

Ciò posto, occorre tenere conto, sotto il profilo oggettivo, della situazione del Paese di origine, come sopra descritta (sebbene non tale da consentire il riconoscimento della maggiore protezione richiesta).
Sotto il profilo soggettivo, si devono valorizzare i seguenti elementi:

Tribunale di Genova 7 luglio 2020

"E’ evidente che una volta rientrato nel suo Paese, ******* si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cass. n. 3347/2015; 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Le informazioni relative al Paese di origine del richiedente ci inducono a ritenere che il rispetto per i diritti umani sia molto scarso. 

Tribunale di Genova 7 luglio 2020

"Vanno quindi valutate circostanze preesistenti. Più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale, che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Va rilevato, a questo proposito, che “la situazione generale della sicurezza in Nigeria suscita grande preoccupazione, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index - GTI, (Indice di terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72% di tutte le morti per terrorismo nel 2015."

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Tribunale di Genova 23 giugno 2020

"E’ evidente che, una volta rientrato nel suo Paese, ****** si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cass. n. 3347/2015; 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Le informazioni relative al Paese di origine del richiedente ci inducono a ritenere che il rispetto per i diritti umani sia molto scarso.

Tribunale di Genova 30 giugno 2020

"In relazione ai fattori oggettivi di vulnerabilità, assume rilevanza la situazione di grave carenza nel sistema di polizia ed in genere di sicurezza sociale, del quale il ricorrente avrebbe avuto bisogno e che lo hanno indotto a partire per non essersi sentito protetto.