Corte Suprema di Cassazione 18 maggio 2021

In primo luogo, infatti, il giudice di merito ha rigettato l’appello soffermandosi a indicare le ragioni per le quali il racconto del ricorrente doveva ritenersi non addetti (così la sentenza d’appello, pagina 9).

Tribunale di Genova 3 maggio 2021

Il racconto del richiedente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, alla luce delle fonti reperite e dell’audizione resa davanti all’organo amministrativo, ove ha saputo dare chiarimenti su ogni punto dubbio, e dettagliare la sua vicenda, appare preciso, vivo e frutto di una storia personale. La vicenda narrata dal richiedente infatti, appare dettagliata, priva di contraddizioni, globalmente plausibile e come tale credibile, applicando i parametri di cui all’art. 3 comma 5 d.lgs. 251/07, tenuto anche conto del beneficio del dubbio, in base alla definizione fornita dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati1 e dell’interpretazione resa dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8819/2020 del 12 maggio 20202.

Tribunale di Genova 4 agosto 2021

 

Quanto all’appartenenza della richiedente ad un particolare gruppo sociale, si osserva5 che: - le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale;

Suprema Corte di Cassazione 19 luglio 2021

17. Ai fini della valutazione comparativa volta ad accertare la sussistenza o meno della condizione di vulnerabilità gli elementi oggettivi del contesto di provenienza del ricorrente accertati in giudizio (quali la condizione di miseria diffusa nel paese, l'instabilità politica, i ripetuti attacchi terroristici), se da un lato possono essere inidonei al raggiungimento della soglia particolarmente elevata della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, necessaria per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non possono essere completamente obliterati al fine della diversa ed autonoma valutazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente, costruendo dati obiettivi da tenere conto al fine del secondo termine di comparazione, ovvero della situazione che ritroverebbe in caso di ritorno in patria.

18. Ove poi sia denunciata in modo sufficientemente specifico e riscontrabile nei suoi postumi sulla persona, non può neppure essere totalmente ignorata, ai fine della valutazione comparativa, la denuncia delle sevizie subite nel paese di transito, della quale va valutata l'incidenza, ben potendo, la valutazione comparativa tra la condizione soggettiva ed oggettiva in cui lo straniero si troverebbe nel paese di provenienza ed il livello di integrazione raggiunto in Italia, porsi giuridicamente in termini attenuati, quando non recessivi, di fronte ad un evento in grado di incidere per il forte grado di traumaticità, sulla condizione di vulnerabilità della persona.

 

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