Tribunale di Genova 16 gennaio 2021

Con il colpo di stato, la formazione della giunta militare e la designazione di un presidente non eletto dal popolo, vi è stata dunque una sospensione dello stato di diritto, pregiudicando, o mettendo comunque a serio rischio, diritti di libertà e democrazia inviolabili a norma degli artt. 2,3,10,13 Cost., derivandone per il ricorrente, in caso di rientro, la presenza di una minaccia grave e individuale di subire trattamenti inumani e degradanti per la violazione dei predetti.

Tribunale di Genova 19 gennaio 2021

Non vi è dubbio quindi che il richiedente, in caso di rientro nel proprio Paese, sarebbe soggetto ad atti di persecuzione per la manifestazione del proprio orientamento sessuale;

Corte Suprema di Cassazione 2 ottobre 2020 

(...)il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (nn. 9230/20 e 13897/19).

Tribunale di Genova 19 agosto 2021

Dal punto di vista oggettivo, occorre evidenziare come l’Ucraina sia pur sempre un paese in guerra, motivo per cui tutta la nazione risente delle drammatiche conseguenze derivanti dal noto conflitto. Come già evidenziato da questo Tribunale (si v., ad es., decreto 19 settembre 2018, Pres. Mazza Galanti, Est. Colmartino, nel procedimento n. 13091/2017 R.G.) secondo il rapporto annuale di Amnesty International (si v. https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/europa/ucraina/) in Ucraina vi sono migliaia di sfollati interni, il tenore di vita è peggiorato, si è verificato un aumento dei prezzi delle materie prime e dei servizi di base, e si sono anche verificate limitazioni alla libertà di espressione

Corte Suprema di Cassazione 16 Febbraio 2021

 

ciò posto, varrà nondimeno considerare come la corte territoriale non si sia fatta carico di verificare se, effettivamente, la circostanza che l'odierna ricorrente avesse in passato vissuto in Russia prima di pervenire in Italia, fosse effettivamente valsa a escludere il concreto rischio di essere ricondotta nel proprio paese d'origine, dovendo attribuirsi valore dirimente, in ogni caso, alla premessa (evidentemente non trascurabile) del possesso, da parte della ***********, della cittadinanza ucraina;