Tribunale di Genova 13 giugno 2020

"Ed allora. Si rinvengono profili di vulnerabilità soggettiva nella fuga da un paese interessato da gravissime violenze di criminalità comune e nell’ottimo percorso integrativo riconosciuto dai responsabili del CAS e da quelli della cooperativa presso la quale lavora, risultando comprovato un eccellente impegno finalizzato all’integrazione nel tessuto sociale e professionale italiano, confermato anche dall’assenza di segnalazioni da parte della Questura.

Tribunale di Genova 11 giugno 2020

"In relazione ai fattori oggettivi di vulnerabilità, assume rilevanza la situazione di gravissima insicurezza e di grave carenza nel sistema di polizia, del quale il ricorrente avrebbe avuto bisogno e che lo hanno indotto a partire per non essersi sentito adeguatamente protetto.

Tribunale di Genova 10 giugno 2020

"E’ evidente che, una volta rientrato nel suo Paese, ******* si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cass. n. 3347/2015; 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Le informazioni relative al Paese di origine del richiedente ci inducono a ritenere che il rispetto per i diritti umani sia molto scarso. ******, verosimilmente fuggito proprio per la difficile situazione del suo Paese, tornando in Senegal dopo una lunga assenza, si troverebbe anche completamente privo di mezzi di sussistenza, non avendo più un’occupazione lavorativa. Il Senegal, peraltro, è un Paese che, come risulta anche dalle informazioni sopra enunciate, non riesce a garantire la sicurezza ai propri cittadini.

Tribunale di Genova 11 giugno 2020

"D’altra parte, la gravità della vicenda personale che ha determinato la ricorrente alla partenza in giovane età e la situazione del Paese di origine seriamente e complessivamente insicuro, permette di ritenere sussistenti i presupposti per una protezione umanitaria.

Tribunale di Torino 25 maggio 2020

"Le attività poste in essere e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale del richiedente. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d’integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che il richiedente, cittadino del Bangladesh, privo di mezzi, si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa.

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