Tribunale di Genova 20 aprile 2020

"c) del buon percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: lo stesso ha frequentato i corsi di lingua, avendo anche frequentato un “percorso di alfabetizzazione informatica” mostrando una discreta conoscenza della lingua italiana, pur essendosi avvalso dell’ausilio dell’interprete; ha frequentato il corso sulla sicurezza propedeutico all’inizio del percorso di borsa lavoro, ed è in attesa di essere chiamato. Dalla più recente relazione della Cooperativa sociale “*******”, presso la quale egli si trova collocato, risulta che il giovane “ha instaurato sia con gli operatori di riferimento che (con) gli altri ragazzi della struttura un rapporto di fiducia e rispetto delle regole”.
In definitiva, non v’è dubbio che un percorso quale quello illustrato verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Gambia. In tale situazione, considerata comunque credibile l’esistenza di problematici rapporti con l’unico genitore rimastogli, considerato, da un lato, il traumatico percorso migratorio (le cui sofferenze si rivelerebbero inutilmente patite), dall’altro, la situazione del Paese e quella in Italia, si può concludere che se il ****** tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana."

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Tribunale di Genova 20 aprile 2020

"Nel ritenere la posizione del ricorrente rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98, occorre quindi tenere conto:

i) della storia personale del giovane richiedente (bassissima scolarizzazione, assenza di riferimenti familiari), che – seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione – lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese ancora minorenne ed a subire anche maltrattamenti in Libia prima di giungere in Italia.

Tribunale di Genova 30 gennaio 2020

"E' evidente che una volta rientrato nel suo Paese, ******* si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cass. 3347/2015; 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Anche se, infatti, la vicenda narrata non è apparsa sufficientemente supportata da riscontri, le informazioni relative al Paese di origine del richiedente ci inducono a ritenere che il rispetto per i diritti umani sia molto scarso.

Tribunale di Genova 22 novembre 2019

"Giusto tutto quanto sopra ed applicando tutti i principi sopra esposti al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si troverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi senza lavoro, in un contesto familiare fortemente ostile, privo di mezzi di sussistenza e nella impossibilità di mantenere se stesso, la madre e la sorella.

Tribunale di Genova 15 aprile 2020

"a) Sotto il profilo oggettivo, in relazione alle condizioni di invivibilità dell’area di provenienza, sia sotto il profilo della sicurezza e della violenza diffusa, che sotto quello sociale.
In generale, nel Global Terrorism Index – GTI (indice del terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72 % di tutte le morti di terrorismo nel 2015.

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