Tribunale dei Minorenni di Genova 09.03.2026

« nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all’art. 31, 3° comma D.Lgs. 286/98, sussistendo gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico della minore, tali da rendere necessaria, nell’esclusivo interesse di questa, la permanenza in Italia dei genitori;
✓ infatti, non possa ragionevolmente dubitarsi del fatto che l’espulsione dei ricorrenti provocherebbe un traumatico distacco con la concreta possibilità di grave danno psicofisico per la figlia, in una età in cui necessita della vicinanza dei genitori, fondamentali per una corretta ed
equilibrata crescita;
✓ del pari, sarebbe traumatico per la minore l’allontanamento dal territorio dello Stato assieme ai genitori, dal momento che la stessa è nata e vive fin dalla nascita in Italia, dove può contare anche sulla presenza di altri familiari del ramo paterno;
✓ in conclusione, nel caso concreto, debba ritenersi accertato che la presenza dei genitori ricorrenti accanto alla figlia sia fondamentale per l’equilibrio psico-fisico della minore anche in ragione dell’importante rapporto che ella intrattiene con la madre e che, nel caso di espulsione, sarebbe leso il diritto fondamentale di questi alla unità familiare (di cui anche all’art 8 della CEDU);
✓ sia conseguentemente opportuno autorizzare i genitori a permanere in Italia ai sensi della norma anzidetta, con un permesso di soggiorno, di durata biennale; »
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