Tribunale di Genova, ord. 10 aprile 2017

Tenuto conto del clima di insicurezza che riguarda la odierna Ucraina (soprattutto con riguardo alle possibili violenze nei riguardi della minoranza di lingua russa), appare possibile ravvisare in capo alla giovane ricorrente una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Tribunale di Genova, ord. 8 maggio 2017

il Gambia, Paese di provenienza del ricorrente, è caratterizzato tuttoggi da gravi difficoltà socio politiche ed economiche, un terzo della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Gli allarmanti dati del Fondo Monetario Internazionale sul PIL del Gambia inducono a ritenere che le condizioni di vita del ricorrente, attesa anche la giovane età, sarebbero del tutto inadeguate e tali da integrare una condizione di vulnerabilità.

Tribunale di Genova, ord. 8 giugno 2017

Merita accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata innanzitutto la situazione della zona della Nigeria dalla quale proviene, che pur non integrando, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata.

Tribunale di Genova, ord. 9 gennaio 2017

Sia da precedenti giurisprudenziali recenti (v. Corte di appello di Trieste, sentenza n. 7 del 11.1.2016, Tribunale di Roma, ordinanza n. 14663 del 29.10.2015 ed ordinanza n. 12908 del 30.9.2015) che dal sito del Ministero degli Affari Esteri, www.viaggiare.it effettivamente risulta una violenza indiscriminata e diffusa nel complesso del Paese, da Nord a Sud, con una crescente spirale di violenza coinvolgente anche gli apparati statali.

Tribunale dei Minorenni di Genova 09.03.2026

« nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all’art. 31, 3° comma D.Lgs. 286/98, sussistendo gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico della minore, tali da rendere necessaria, nell’esclusivo interesse di questa, la permanenza in Italia dei genitori;

✓ infatti, non possa ragionevolmente dubitarsi del fatto che l’espulsione dei ricorrenti provocherebbe un traumatico distacco con la concreta possibilità di grave danno psicofisico per la figlia, in una età in cui necessita della vicinanza dei genitori, fondamentali per una corretta ed

equilibrata crescita;

✓ del pari, sarebbe traumatico per la minore l’allontanamento dal territorio dello Stato assieme ai genitori, dal momento che la stessa è nata e vive fin dalla nascita in Italia, dove può contare anche sulla presenza di altri familiari del ramo paterno;

✓ in conclusione, nel caso concreto, debba ritenersi accertato che la presenza dei genitori ricorrenti accanto alla figlia sia fondamentale per l’equilibrio psico-fisico della minore anche in ragione dell’importante rapporto che ella intrattiene con la madre e che, nel caso di espulsione, sarebbe leso il diritto fondamentale di questi alla unità familiare (di cui anche all’art 8 della CEDU);

✓ sia conseguentemente opportuno autorizzare i genitori a permanere in Italia ai sensi della norma anzidetta, con un permesso di soggiorno, di durata biennale; » 

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