Tribunale di Genova, ord. 10 aprile 2017

Tenuto conto del clima di insicurezza che riguarda la odierna Ucraina (soprattutto con riguardo alle possibili violenze nei riguardi della minoranza di lingua russa), appare possibile ravvisare in capo alla giovane ricorrente una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Tribunale di Genova, ord. 8 maggio 2017

il Gambia, Paese di provenienza del ricorrente, è caratterizzato tuttoggi da gravi difficoltà socio politiche ed economiche, un terzo della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Gli allarmanti dati del Fondo Monetario Internazionale sul PIL del Gambia inducono a ritenere che le condizioni di vita del ricorrente, attesa anche la giovane età, sarebbero del tutto inadeguate e tali da integrare una condizione di vulnerabilità.

Tribunale di Genova, ord. 8 giugno 2017

Merita accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata innanzitutto la situazione della zona della Nigeria dalla quale proviene, che pur non integrando, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata.

Tribunale di Genova, ord. 9 gennaio 2017

Sia da precedenti giurisprudenziali recenti (v. Corte di appello di Trieste, sentenza n. 7 del 11.1.2016, Tribunale di Roma, ordinanza n. 14663 del 29.10.2015 ed ordinanza n. 12908 del 30.9.2015) che dal sito del Ministero degli Affari Esteri, www.viaggiare.it effettivamente risulta una violenza indiscriminata e diffusa nel complesso del Paese, da Nord a Sud, con una crescente spirale di violenza coinvolgente anche gli apparati statali.

Tribunale di Genova 28.10.2025

“L’inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova il suo culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque, inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità.

Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dall’esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel paese di origine. Il percorso svolto dal ricorrente appare ad oggi ancor più lodevole, considerate le problematiche di carattere psichiatrico dallo stesso incontrate nel corso degli anni e lo stesso è la dimostrazione che il percorso riabilitativo offerto dal dipartimento di salute mentale allorquando intrapreso con tenacia e determinazione altro non può che portare ad ottimi risultati. Oltre all’inserimento così documentato occorre rilevare come il richiedente, in Italia possa contare sulla propria famiglia, interamente stabilitasi sul territorio nazionale e ivi integratasi. Al contrario, in Marocco lo stesso non potrebbe contare più su alcun familiare e in caso di un suo rientro, lo stesso si troverebbe a dover affrontare un reinserimento in un paese da cui manca da oltre 14 anni, senza alcun supporto, né familiare né sanitario. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale“.

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