Tribunale di Genova, ord. 10 aprile 2017

Tenuto conto del clima di insicurezza che riguarda la odierna Ucraina (soprattutto con riguardo alle possibili violenze nei riguardi della minoranza di lingua russa), appare possibile ravvisare in capo alla giovane ricorrente una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Tribunale di Genova, ord. 8 maggio 2017

il Gambia, Paese di provenienza del ricorrente, è caratterizzato tuttoggi da gravi difficoltà socio politiche ed economiche, un terzo della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Gli allarmanti dati del Fondo Monetario Internazionale sul PIL del Gambia inducono a ritenere che le condizioni di vita del ricorrente, attesa anche la giovane età, sarebbero del tutto inadeguate e tali da integrare una condizione di vulnerabilità.

Tribunale di Genova, ord. 8 giugno 2017

Merita accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata innanzitutto la situazione della zona della Nigeria dalla quale proviene, che pur non integrando, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata.

Tribunale di Genova, ord. 9 gennaio 2017

Sia da precedenti giurisprudenziali recenti (v. Corte di appello di Trieste, sentenza n. 7 del 11.1.2016, Tribunale di Roma, ordinanza n. 14663 del 29.10.2015 ed ordinanza n. 12908 del 30.9.2015) che dal sito del Ministero degli Affari Esteri, www.viaggiare.it effettivamente risulta una violenza indiscriminata e diffusa nel complesso del Paese, da Nord a Sud, con una crescente spirale di violenza coinvolgente anche gli apparati statali.

“Nel merito. Come osservato nella citata ordinanza del 5/9/2023 il ricorso (escluse le questioni procedimentali, qui irrilevanti) si fonda sul mancato calcolo del reddito dei genitori del ricorrente, quali “familiari conviventi”, ai fini della determinazione del reddito necessario (rectius: del reddito utile) ai fini del ricongiungimento familiare.
Va premesso, innanzitutto, che né con la domanda di ricongiungimento, né in sede di richiesta di riesame in autotutela risulta che il ricorrente abbia evidenziato il reddito dei genitori; l’istanza di riesame sottoscritta dal legale fa infatti esclusivo riferimento al fatto che il richiedente vive da solo nell’interno 34 ed evidenzia poi questioni di diritto relative al diritto alla vita privata e familiare, a principi costituzionali ed a pronunce giurisprudenziali. Tra gli allegati menzionati in calce all’istanza vi sono poi (tuttavia privi di collegamento con il contenuto dell’istanza stessa, come appena visto) le “dichiarazioni dei redditi e modello ISEE altri parenti in Italia”, ma non vi è prova che tra essi vi fossero anche quelli dei genitori, anche tenuto conto che il provvedimento di rigetto e qui impugnato si limita ad osservare, sul punto, che “il reddito del richiedente non può essere integrato con quello del cognato o della sorella, in quanto possono partecipare con il proprio reddito, per determinarlo o per integrarlo, soltanto i familiari conviventi che rientrano tra quelli per i quali può essere richiesto il ricongiungimento: coniuge, figli e genitori”
Ciò premesso, nella citata ordinanza si è osservato che, se si dovessero ritenere i genitori del ricorrente con lui conviventi, il reddito percepito dal nucleo salirebbe ad € 13.500 (rectius, come emerge dai C.U. 2023 successivamente prodotti, ad € 4.153 + 10479 + 6.302 = € 20.934), ma si è poi osservato al punto c) che, essendovi più familiari conviventi, salirebbe anche il reddito richiesto
per il ricongiungimento, poiché si dovrebbero considerare 3 familiari ricongiunti, per un totale di € 16.356 (oggi € 17.368).”

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