Tribunale di Genova, 11 settembre 2017

"[...] nel caso di specie, la pena di morte e, dunque, la persecuzione che si voleva infliggere al ricorrente, come osservato dal difensore nell'atto introduttivo del giudizio, appare strettamente legata a motivi etnici e religiosi, atteso che il ----, contrariamente alle aspettative del “sovrano”, era risultato figlio biologico di un fedele musulmano, originario della comunità di Jos (mentre, come il richiedente protezione ha spiegato, il gruppo etnico del suo villaggio era “esan”, cristiano e pagano in contrapposizione agli “hausa” di religione musulmana). In altre parole, ricorrono nel caso in esame gli estremi dell'art. 8 del D. Leg.vo n. 251/2007, ove si precisa che i motivi delle persecuzione (descritta nel precedente art. 7 cui può farsi integrale rinvio) possono essere ricondotti anche alla “religione” e/o alla “nazionalità”, intesa quest'ultima non solo come “cittadinanza” ma anche come “appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica”.

                                                                                                                                                                                                             Tribunale di Genova, 5 settembre 2017

Ritiene, peraltro, questo Ufficio che sussistano, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria, tanto più che siamo di fronte ad un giovane che, a quanto è stato appurato in questa sede, è giunto in Italia ancora da minorenne.
In ogni caso, appare assolutamente verosimile che lo _____ abbia lasciato il suo paese (dopo essere stato vittima di uno scontro a fuoco) a causa della grave situazione di violazione dei diritti umani imputabili alle iniziative del menzionato dittatore. In proposito, dai siti internet più accreditati (Ministero degli Esteri italiano, Amnesty International, Peace Reporter) si ricava che, durante gli anni della dittatura, in Gambia si verificavano “sparizioni forzate”, “detenzioni arbitrarie”, “attacchi alla libertà di espressione”, il tutto “in un clima di impunità” (si v. sul punto Trib. Genova, ord. 13 maggio 2016, Est. Di Lazzaro , n. R.G. 15255/2015 R.G.).

Tribunale di Genova, ord. 3 agosto 2018 

"Quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la stessa deve ritenersi accoglibile considerato che - da un lato - attraverso la documentazione medica prodotta il ricorrente ha dimostrato di aver effettivamente subito in passato delle gravi lesioni [...] che lo hanno comunque reso vulnerabile e – dall’altro – che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo percorso di integrazione, avendo studiato con profitto la lingua italiana ed avendo svolto con dedizione attività di volontariato"

Visualizza l'ordinanza

Tribunale di Genova, ord. 18 luglio 2017

"Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Ed invero il ricorrente, a quanto consta, ha presentato la domanda di protezione internazionale appena possibile, ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, non ha reso dichiarazioni in contrasto con le informazioni generali disponibili e non è caduto in alcuna contraddizione, quantomeno evidente. Le dichiarazioni del ricorrente possono pertanto ritenersi veritiere alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 3 co. 5° d. lgs. n. 251/2007.
Si aggiunga che il ricorrente ha allegato di avere concluso una borsa lavoro con la cooperativa “Scintilla” ed a breve inizierà l’attività; che ha altresì sottoscritto il patto di volontariato con la Prefettura di Genova, ha frequentato un corso di assistente familiare, ha conseguito il diploma di terza media nonché ha prodotto la propria CI ed il certificato di nascita della figlia, a riscontro della vicenda narrata (Cfr. documentazione prodotta in sede di udienza). 

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