Tribunale di Genova, 29 dicembre 2017

la Nigeria era, infatti, al momento della fuga del ricorrente ed è tuttora in una situazione socio politica di assoluta emergenza, con elevati livelli di criminalità, con un assai alto rischio di atti di terrorismo e di violenza generalizzata, senza alcuna presenza di autorità statale che possa garantire un minimo livello di rispetto della legalità. Dalle notizie diffuse da diversi siti internet, anche di livello istituzionale, emerge tale indiscutibile quadro di generale allarme e di impossibilità ad anche solo sperare in una minima tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, come riconosciuto anche da diversi provvedimenti, per esempio, dei Tribunali di Roma, Bologna e Trieste... Si ritiene invece di poter accogliere la richiesta di protezione umanitaria, formulata in via subordinata, considerati da un lato la predetta attuale difficilissima situazione socio-politica della Nigeria nonchè l’allegato percorso di integrazione medio tempore svolto dal predetto in Italia e di cui alla documentazione prodotta in udienza... 

Tribunale di Genova, 27 dicembre 2017

Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Ed invero il ricorrente ha documentato la propria assunzione (....) gestisce banco ortofrutticolo, con mansioni di commesso, con contratto a tempo indeterminato. Si deve allora rilevare che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione in melius della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., ord. 21 novembre 2011, n. 24544). La prospettiva, concreta e documentata, che il ricorrente possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro giustificano pertanto il riconoscimento della protezione umanitaria.

Tribunale di Genova, ordinanza del 12 dicembre 

"I passi verso la pace sono lentissimi e il terrorismo jihadista e la guerra civile continuano in Mali.
Si deve dunque concludere che il richiedente sia credibile e che le sue dichiarazioni siano plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza con la situazione del Paese di origine, in particolare con la certezza che, per la situazione dello stesso Paese, il ricorrente non potrebbe ricevere alcuna apprezzabile protezione o tutela rispetto ad una situazione di elevato e qualificato pericolo di essere vittima innocente degli atti di violenza indiscriminata connessa ai plurimi conflitti armati ed attentati terroristici che non si possono legittimamente ed in maniera minimamente tranquillizzante limitare ad una zona specifica dello stesso Mali: per tutto l’intero territorio di tale stato si deve necessariamente riconoscere sussistente la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, quindi un potenziale ed assai significativo rischio per l’incolumità di qualsivoglia singolo individuo. Il Mali era al momento della fuga del ricorrente ed è tuttora in una situazione socio politica di assoluta emergenza [...] A tutto ciò si può aggiungere che la situazione personale del richiedente rende la sua situazione ancora peggiore."

Visualizza l'ordinanza

Tribunale di Genova, ord. del 7 dicembre 2017

Merita la protezione umanitaria il cittadino del Gambia atteso che "il paese sta attraversando ancora un periodo critico. Il ricorrente dopo aver affrontato un viaggio lungo e pericoloso e avere subito la detenzione nelle carceri della Libia, ha dimostrato di avere intrapreso un significativo percorso di integrazione sociale"

Visualizza l'ordinanza

Tribunale di Genova, ordinanze del 4 dicembre 2017

"Tuttavia, sebbene non sia in corso un conflitto armato, il Bangladesh attraversa una difficile situazione politica, caratterizzata da tensioni tra i due partiti che si contendono il potere, tensioni che spesso si traducono in manifestazioni di violenza . Tanto viene è stato riconosciuto in decisioni giudiziarie, tra le quali si ricordano, oltre ad una ordinanza del Tribunale di Napoli in data 12.1.2015, due decisioni del Tribunale di Trieste del 18.4.16. Nelle ordinanze citate, come in altre del Tribunale di Genova, viene riconosciuta la protezione umanitaria, attesa la situazione di violenza ed instabilità in cui versa il Bangladesh. Tale situazione emerge dai rapporti di Amnesty International, nei quali si evidenzia una situazione politica molto critica, con gravi problemi di ordine pubblico, forti limitazioni delle libertà fondamentali, violenze perpetrate nei confronti delle persone più deboli ed indifese e violenti scontri tra i sostenitori dei due partiti politici. A ciò si aggiungono gli attacchi terroristici degli estremisti islamici e tra questi il grave fatto di Dhaka del 2.7.16. Devono ricordarsi anche le violenze e le violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine, con arresti cui è seguita la sparizione delle persone arrestate, di alcune delle quali è poi stata accertata la morte. Vi è inoltre una difficile situazione sanitaria (si veda in proposito Viaggiare Sicuri del 27.1.17), caratterizzata dalla presenza in forma endemica di gravi malattie
epidemiche, aggravata dall'inadeguatezza delle strutture sanitarie. Pertanto, pur non sussistendo, come si è rilevato, i presupposti per la protezione internazionale, la situazione oggettiva del paese di provenienza rileva per l'individuazione, nel caso in esame, di una condizione di vulnerabilità, dipendente anche da motivi soggettivi e tra questi dalla giovane età di ----. che ha lasciato il paese di origine quando era ancora minorenne. Deve inoltre ricordarsi che i l ricorrente ha saputo intraprendere in Italia un significativo percorso di integrazione sociale, impegnandosi nel lavoro, nel volontariato e nell'apprendimento della lingua."

Visualizza le ordinanze

Anche noi usiamo i Cookie

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.