Tribunale di Genova, ord. 17 gennaio 2018

"Appaiono invece sussistere motivi di carattere umanitario, tali da ritenere necessaria la protezione prevista dall’art. art. 5 comma 6, del d. lgs. 1998 n. 286, atteso che dalla documentazione prodotta anche in udienza risulta che il ricorrente sia ben integrato in Italia sotto il profilo sociale, con lo studio della lingua italiana – avviato con discreto successo essendo riuscito a comprendere e rispondere nella parte conclusiva dell’audizione giudiziaria – e con lo svolgimento di attività lavorativa retribuita avviata fin dal 2016 e tutt’ora in corso come lavapiatti nello stesso ristorante di xxx  denominato xxxx e poi xxxxx, come da documentazione in atti, sulla autenticità e regolarità della quale il PM, parte in causa, non ha avuto nulla da eccepire.

 

Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

"Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria, su cui peraltro la difesa all’esito dell’udienza ha insistito in principalità, considerato il fatto che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un serio percorso di integrazione sociale e lavorativa, e tenuto altresì conto del considerevole lasso di tempo intercorso dalla fuga dal Mali (dicembre 2013), quando ancora era minorenne, ed inoltre in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d’origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta:

 

Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

 

"Anche alla luce del predetto parere favorevole del Pubblico Ministero, si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l’attuale difficile situazione politica del Mali (che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia delicata, come si evince dalle notizie riportate nel sito del Ministero degli Affari Esteri Viaggiare Sicuri) e, dall’altro, il fatto che l’interessato non abbia validi più validi e rassicuranti punti di riferimento sociali nel suo paese di origine, in particolare considerando che lo stesso è stato costretto a lasciare il Mali, ancora molto giovane ed è giunto in Italia dopo aver attraversato diversi stati africani ed avendo dovuto subire anche la grave situazione della Libia.

 

Tibunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

 

" Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando le circostanze drammatiche in base alle quali l’interessato ha dovuto lasciare il suo paese in giovane età, la drammatica e comunque ancora poco rassicurante situazione generale e sociale del suo pese e le drammatiche esperienze vissute dallo stesso, si ripete in giovanissima età, nel percorso che l’ha condotto in Italia, in particolare durante la permanenza in Libia, dove ha subito gravi violenze.

Tribunale di Genova, ord. del  23 gennaio 2018

 

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l’attuale difficile situazione politica del Mali (che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, come per sua stessa sincera e leale dichiarazione all’odierna udienza, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia delicata, come si evince dalle notizie riportate nel sito del Ministero degli Affari Esteri Viaggiare Sicuri) e, dall’altro, il fatto che l’interessato non abbia alcun valido punto di riferimento familiare e sociale nel suo paese di origine, in particolare considerando che lo stesso è stato costretto a lasciare il Mali, ancora minorenne, a soli sedici anni ed è giunto ancora minorenne in Italia dopo aver attraversato diversi stati africani ed avendo dovuto subire anche la grave situazione della Libia. Il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale, come attestato dalla esaustiva documentazione depositata anche all’odierna udienza. Egli infatti ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato, anche perché arrivato in Italia ancora da minorenne, con conseguente nomina del comune di Genova quale tutore, impegnandosi fin da subito in corsi scolastici e di formazione professionale ed in attività di volontariato e potendosi giovare di un prezioso percorso di sostegno psicologico."

 

Scarica l'ordinanza

Anche noi usiamo i Cookie

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.