Tribunale di Genova, ord. 29 gennaio 2018

"La situazione personale del ricorrente e più in generale la sopra descritta e ricostruita situazione socio politica della Guinea, non consentono tuttavia di ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. 2007 n. 251 (nelle accezioni precisate in premessa); le relative domande del ricorrente devono essere pertanto respinte.

Tribunale di Genova, ord. 29 gennaio 2018

"Alla luce di tutto quanto sopra appare verosimile che il ricorrente si sia trovato nella necessità di lasciare il Bangladesh non solo per sfuggire alle minacce ricevute, ma per reperire altrove un’attività lavorativa idonea a consentirgli di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare. La specifica situazione del ricorrente risulta quindi meritevole di protezione, che si ritiene di individuare nella specie in quella umanitaria.

 

Tribunale di Genova, ord. 31 gennaio 2018

"Valutato il buon comportamento tenuto in Italia dal richiedente sulla base delle risultanze in atti (non risultano precedenti penali, né pendenze presso la Procura di Genova), la condizione di vulnerabilità dovuta alla sua giovanissima età, alle esperienze traumatiche vissute in Libia (dove è stato prima ingiustamente ristretto in carcere e quindi ridotto in stato di schiavitù, costretto a lavorare gratuitamente di giorno e obbligato a rientrare di notte in carcere) e alla mancanza di legami affettivi nel Paese d’origine, si reputa sussistere una situazione di vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio."

 

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