Tribunale di Genova, ord. 7 maggio 2018

"Appare dunque verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese per poi giungere in Libia, dove ha tra l’altro subito gravi maltrattamenti, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese e dalla predetta grave situazione della sua zona di origine, che il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015.

Tribunale di Genova, ord. 7 marzo 2018

"La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

Tribunale di Genova, ord. 7 marzo 2018

"Va premesso che l’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”,

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