Tribunale di Genova, provvedimento 4 giugno 2018

"Si deve poi considerare che il Burkina Faso è un paese connotato da una diffusa povertà
con conseguente instabilità ed insorgenza di conflitti socio politici, tendenza alla repressione
ed alla riduzione dello spazio politico, con ricorso all’eccessivo della forza da parte delle
forze di sicurezza al fine di reprimere le manifestazioni e proteste pacifiche della
popolazione (cfr. Rapporto Annuale di Amnesty International – prod. 6 del ricorrente).

Tribunale di Genova, provvedimento 2 maggio 2018

"Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sia fondato il rischio attuale che il ricorrente venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Croazia, dovendosi pertanto ritenere impossibile il suo trasferimento.
Infatti, sebbene dall’ultimo rapporto ECRI relativo alla Croazia (reperibile sul sito web del Consiglio d’Europa del 2015, inerente il 4°ciclo di monitoraggio dopo quello del 2012) emergano valutazioni parzialmente positive sugli sforzi fatti dal governo croato, con particolare riguardo alla formazione degli addetti (polizia, giudici, avvocati) sulla applicazione del nuovo codice penale per la lotta contro il razzismo ed ogni forma di discriminazione, sulla normativa per consentire l’accesso gratuito alla giustizia e sulla normativa nella politica migratoria, va detto subito che trattasi di report riferito a monitoraggio di epoca antecedente al novembre 2014. Le valutazioni della Commissione, peraltro, risultano positive solo in parte e, soprattutto, solo “in diritto”, non anche “in fatto”.
Mancano invero riscontri fattuali, mentre da fonti diverse da quelle governative emerge un sistema amministrativo e giudiziario, in materia di migrazione, nel quale sono assenti i principi della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, oltre che un confronto, anche solo consultivo, con l’Alto Commissariato e con le ONG."

 

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Tribunale di Genova, provvedimento del 17 maggio 2018

"-Rilevato che il rifiuto dell’ente comunale è fondato sul rilievo che la ricorrente non sia stata in grado di produrre il nulla osta richiesto, sul presupposto di essere richiedente asilo;
-Rilevato che nel ricorso presentato la ricorrente ha ribadito la propria impossibilità a rivolgersi alle Autorità diplomatiche del proprio Paese, in qualità di richiedente asilo, in quanto ogni contatto con dette autorità contravverrebbe con la disciplina del riconoscimento della Protezione internazionale;

Tribunale di Genova, ord. 23 maggio 2018

"Insomma, la situazione del Punjab pakistano sopra descritta, anche con riferimento alla zona
di provenienza del richiedente, pur non rispecchiando una situazione di conflitto
generalizzato, è comunque grave, non si è stabilizzata ed anzi si è deteriorata nell’ultimo
anno, come evidenziato dalle fonti sopra riportate.

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