Tribunale di Genova, ord. 7 marzo 2018

"- In relazione ai motivi oggettivi di vulnerabilità, va considerata l’attuale situazione della sicurezza in Costa d’Avorio, che si è aggravata in modo preoccupante nel 2017. Nel documento dell’IRIN1 del giugno 2017 Sporadic violence and presidential tussle put Côte d'Ivoire's hard-won security at risk2 si legge (traduzione libera dello scrivente, N.d.R.) che “Proprio quando sembrava che si fosse voltato pagina dopo una crisi durata una decade contrassegnata da 2 guerre civili, la violenza in Costa d’Avorio è diventata, in modo preoccupante, una routine. Dall’inizio dell’anno non vi è stato un mese senza il suono delle armi da fuoco in qualche parte del Paese (…). Da gennaio, ci sono stati episodi di rivolte militari, con scoppio di armi da fuoco. La maggior parte di esse ha coinvolto alcune delle 8.400 soldati delle Forces Nouvelles, un ex movimento ribelle che, dopo essere stato integrato nell'esercito regolare, ha chiesto il pagamento di indennità di guerra, fino ad un massimo di 24.000 dollari a testa (…) per il loro ruolo nel portare al potere Alassane Ouattara, dichiarato vincitore delle elezioni del 2010”. (...)

- Sempre in relazione ai motivi soggettivi, del buon percorso di integrazione nel nostro Paese, soprattutto tenendo conto della condizione iniziale di analfabetismo. Come risulta dalla relazione sociale della Cooperativa xxxx, egli “ha impiegato un impegno costante negli studi, grazie ad una atteggiamento sempre positivo, vivace, con un’evidente voglia di apprendere e accrescere le sue conoscenze”, rivelandosi, già prima di frequentare la scuola come “una delle presene immancabili e costanti nel corso di lingua e cultura tenuti falla Cooperativa ixxxx presso la biblioteca civica xxxxx”. La forza di volontà e l’impegno nella frequenza scolastica presso il CPIA l’hanno portato a ricevere l’attestato di conoscenza della lingua italiana A1 il 30/1/2017, a soli 7 mesi dall’ingresso in Italia; e, intensificando gli sforzi con la frequenza ad un altro corso di lingua italiana per stranieri, ha ottenuto l’attestato di conoscenza liv. A2 pochi mesi dopo l’attestato A1, il 5/6/2017.
Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro nel proprio Paese, dove troverebbe una situazione di grave violazione dei diritti umani non efficacemente contrastata dalle forze di polizia, come descritto dal richiedente e come riportano le fonti sopra citate."

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Tribunale di Genova, ord. 21 febbraio 2018

"Protezione umanitaria
Va premesso che l’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine, e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, i quali possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Tribunale di Genova, ord. 12 marzo 2018

"Quanto alla protezione umanitaria, l’art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Tribunale di Genova, ord. 7 marzo 2018

"Ciò posto, occorre tenere conto:
- sotto il profilo soggettivo, delle drammatiche vicende vissute in Libia, segregato, costretto a lavorare, torturato.