Tribunale di Genova, provvedimento del 03 ottobre 2018

"Va premesso che al presente giudizio non si applicano le modifiche apportate all’art. 5
comma 6 d.lgs. 286/98 ed all’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto
sicurezza), in quanto instaurato, e comunque deciso in camera di consiglio, prima del
5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto. (...)

 

Tribunale di Genova, provvedimento del 9 ottobre 2018

"Occorre precisare in proposito che al presente giudizio non si applicano le modifiche apportate all’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto instaurato, e comunque assunto in riserva, prima del 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto."

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Tribunale di Genova, provvedimento 12 settembre 2018

"Occorre poi considerare che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa.

Tribunale di Genova, provvedimento 18 settembre 2018

"La situazione del ricorrente, così come emersa in giudizio, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

Tribunale di Genova, provvedimento 28 agosto 2018

"Tutto ciò premesso, contrariamente a quanto opinato dalla Commissione Territoriale, ritiene questo giudice che il racconto del richiedente debba essere valutato, nel suo complesso, credibile e sufficientemente circostanziato, anche tenuto conto dei chiarimenti che egli ha fornito nel corso della sua audizione davanti a questo Tribunale. Qualche perplessità suscitano, invece, i riferimenti alle protratte minacce nei suoi confronti da parte dei guerriglieri. In altre parole, il riferimento del ricorrente al rischio di morte derivante dalla volontà di vendetta dei guerriglieri nei suoi confronti potrebbe essere il frutto di un eccesso di enfasi. Resta il fatto che giudizio espresso dalla Commissione con riguardo all'affermata genericità del racconto, appare eccessivamente severo  poiché non tiene conto della giovane età del richiedente protezione al momento dei fatti, della circostanza che viene fatto riferimento ad eventi accaduti tre anni prima della sua audizione, della scarsa scolarità del soggetto e di tutte le vicende drammatiche da lui vissute prima della sua fuga dal Senegal ed anche successivamente ad essa. In ogni caso, se si considera che il xxxxxx aveva sedici anni al momento del suo espatrio, in sede di intervista, egli è stato comunque in grado di fornire una descrizione semplice ma efficace di quanto avveniva nel campo di addestramento ove era stato condotto, rispondendo a tutte le domande (in verità né insistite, né particolarmente approfondite che gli venivano rivolte). Inoltre, le situazioni esposte appaiono conformi alle informative generali riguardanti il Senegal, e anche la parte del racconto inerenti alla fuga, al percorso da lui compiuto per raggiungere la Libia, e ai fatti accaduti in quest'ultimo paese risultano assolutamente credibili. Quanto alla notazione della Commissione relativa alla repentinità della fuga e al fatto che egli non aveva neppure incontrato i genitori prima di allontanarsi dal paese, se si considera che il patrigno era stata la persona che lo aveva accompagnato al campo di arruolamento, risultano evidenti i motivi che hanno indotto il giovane ad evitare il rientro a casa.  

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