Tribunale di Genova: Ordinanze del 20/9/2019, 13/09/2019, 

 

1) "Non va pertanto trascurato il fatto che il ricorrente sia giunto nel territorio italiano anche spinto dalla necessità di raggiungere un livello di vita minimamente adeguato per sé e per la propria famiglia.

A riprova di ciò, egli ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale; trovando - ut supra - un lavoro che gli consente di restituire il debito contratto per la partenza, contribuire al sostentamento della madre e dei fratelli - i quali vivono ospiti dal un parente e per ha in progetto di acquistare, con i proventi del proprio lavoro, una nuova casa."

 

2)"Si sottolinea infine che il ricorrente ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale: come risulta nella documentazione allegata dal 16.11.2017 prezzo la ditta ***** come lavapiatti con contratti di lavoro part time a tempo determinato, ma ad oggi sempre prorogati, attività da cui percepisce una retribuzione oscillante tra i *** euro ed i *** euro mensili, come da buste paga prodotte in udienza. Dal CU 2019 si evince infine un reddito complessivo, per 292 giorni di lavoro, di euro ***."

 

3) "Non va pertanto trascurato il fatto che il ricorrente sia giunto nel territorio italiano anche spinto dalla necessità di raggiungere un livello di vita minimamente adeguato per sé e per la propria famiglia.

A riprova di ciò, egli ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale; trovando - ut supra - un lavoro che gli consente di restituire il debito contratto per la partenza (di cui mancano ancora 200.000 taka) e di contribuire al sostentamento dei propri familiari".

 

4) "Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si ritroverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza e nella impossibilità di mantenere il proprio nucleo familiare: a tale riguardo di sottolinea che il ricorrente ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, in quanto oggi lavora con regolare contratto come saldatore a ***** per **** s.p.a. una ditta subappaltatrice di *** percependo una retribuzione oscillante tra *** e *** euro mensili, a seconda delle ore lavoratore. Dal CU 2018 risulta un reddito complessivo annuo di euro *** per *** giorni di lavoro, mentre dal CU 2019 risulta un reddito totale di *** per *** giorni di lavoro."

 

5)"A riprova di ciò, egli ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale: come già evidenziato, e come si evince dalla documentazione prodotta egli non solo ha frequentato un corso di lingua italiana, ma ha trovato lavoro presso un ristorante cinese sito in Genova con contratto che, se pure a tempo determinato, ad oggi gli è stato sempre rinnovato (il lavoro risulta avere avuto inizio il 06.07.2017) e da cui percepisce una retribuzione di circa *** mensili. come da buste paga prodotte. Da CU 2019 si ricava, infine, un reddito complessivo annuo di euro *** per *** di lavoro".

 

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Tribunale di Genova Ordinanza del 18 Giugno 2019

"Ciò posto, occorre tenere conto:
- della storia personale, che – seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione – lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese contro la sua volontà, in situazioni di conflitto a bassa entità e di violazione dei diritti. Si rinvia, in proposito, a quanto detto al § 4.
- delle vicende vissute in Libia, segregato, più volte taglieggiato, in un clima di violenza contro le persone di colore."

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Tribunale di Genova Ordinanza del 2 Luglio 2019 

"Tuttavia, a prescindere da ciò, il Collegio ritiene che sotto altro assorbente profilo la domanda della ricorrente meriti accoglimento, ovverosia le mutilazioni genitali subite in giovane età, trattandosi di atti di persecuzione che trovano ragione nella sua specifica condizione di genere, ovverosia di appartenenza al genere femminile. (...) E’ allora indubbio che la ricorrente appartenga al “gruppo sociale” delle donne, ed in quanto tale sia stata perseguitata, essendo stata costretta alla mutilazione genitale che costituisce una grave violazione dei diritti delle donne, oltraggiando il loro diritto all’integrità fisica e psicologica, oltre allo stesso diritto alla salute (le donne che hanno subito mutilazioni genitali sono soggette a cicatrizzazioni e altre complicanze che talvolta aumentano il rischio di situazioni ginecologiche critiche) nonché il diritto di essere libere da ogni forma di discriminazione."

 

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Tribunale di Genova, 21 Maggio 2019

"Nel caso in esame va altresì considerato che il richiedente ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione nella struttura che lo ospita (...) ha svolto attività di volontariato e ha frequentato con impegno le lezioni di italiano. Ha tentato fin da subito di rendersi autonomo, cercando attivamente un'occupazione ed ultimamente è riuscito a trovare lavoro in un ristorante.

foto di Andrea Rocchelli

 

Corte d'Appello di Genova, sentenza del 3 luglio 2019

"La totale impunità per gli abusi commessi durante il conflitto perdura nel 2018. Il governo ( Ucraino) ha intrapreso altri passi per la restrizione della libertà di espressione ed associazione. La violenza esercitata da gruppi radicali contro minoranze etniche, persone LGTB, attivisti dei diritti umani e giornalisti è in aumento”. Le procedure per accertare le responsabilità dei fatti commessi durante la rivolta di Odessa ( 48 morti) sono ostacolate. Inoltre “Il Servizio di Sicurezza Ucraino continua a negare la segreta e prolungata detenzione di almeno 18 civili dal 2014 al 2016 . Tutti furono non ufficialmente liberati alla fine del 2016 e la loro detenzione non è mai stata riconosciuta”. Le nazioni unite hanno documentato centinaia di abusi dei diritti umanitari fondamentali, privazione della libertà personale, sparizioni, torture e detenzioni arbitrarie a carico dei civili da parte di entrambi i fronti del combattimento (Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2019). Secondo il report OHCHR “ 47. Nel territorio controllato dal governo ( Ucraino), OHCHR continua a ricevere denunce di detenzioni arbitrarie, torture, trattamenti degradanti ed intimidazioni individuali , inclusi posti non ufficiali di detenzione per ottenere informazioni, per ottenere informazioni o costringerli a cooperare ( segue esempio di un fatto accaduto il 17 aprile 2019)”. Ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra illustrati, si ritiene che nel caso in esame sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in capo all’appellante, in quanto: - è pacifico che egli è in età da leva obbligatoria e che non appartiene a nessuna delle categorie escluse dal servizio militare per appartenenza a minoranza religiosa per cui è prevista l'obiezione di coscienza secondo la pronuncia della Suprema Corte Ucraina sopra citata; - la chiamata alle armi è provata dalle produzioni documentali in appello, ammissibili in quanto indispensabili per la decisione; - il richiedente ha espresso rifiuto a combattere per la difesa del suo paese attesa la provata commissione di crimini di guerra da parte delle forze armate ucraine e che tale “obiezione di coscienza” non è riconosciuta dallo Stato Ucraino; - che è altresì sussistente il concreto pericolo che il richiedente al momento del rimpatrio sarà mandato al fronte o in prigione; - che nel primo caso sussiste alta probabilità che egli venga costretto od implicato nella violazione di diritti umani, attesa la commissione di crimini di guerra nel conflitto in corso come sopra illustrato, mentre in caso di detenzione che egli sia sottoposto a trattamenti degradanti per costringerlo a militare nell’esercito.

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