Tribunale di Genova 19 gennaio 2021
Non vi è dubbio quindi che il richiedente, in caso di rientro nel proprio Paese, sarebbe soggetto ad atti di persecuzione per la manifestazione del proprio orientamento sessuale;
oppure, sarebbe costretto ad occultarlo; oppure gli verrebbe imputato di essere omosessuale per gli eventi verificatesi, il che integra pur sempre – secondo la stessa Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – un atto di persecuzione. Sarebbe inoltre esposto al rifiuto sociale e al rischio di atti violenti nei suoi confronti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve riconoscersi all’odierno ricorrente lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra.
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