Avuto riguardo al positivo inserimento del giovane migrante senegalese in Italia, non v'è dubbio che, in caso di forzato rientro nel suo Paese d'origine, i suoi sforzi di adattamento alla nuova realtà sarebbero vanificati, ed egli sarebbe posto in una ogg

Tribunale di Genova, provvedimento 28 agosto 2018

"Ritiene, invece, questo Ufficio che sussistano le condizioni per la concessione della protezione umanitaria.

Come è noto l'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine, i quali sono di regola ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (quali particolati motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (riconducibili a guerre civili, rivolgimenti violenti di regime, conflitti interni, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti, ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel paese di origine). Nel caso in esame, da un lato, va tenuto conto del fatto che il ricorrente, pur non avendo titolo per godere delle principali forme di protezione, si è comunque visto costretto a lasciare il suo paese contro la sua volontà in giovanissima età, dall'altro assume sicura rilevanza la drammatica situazione di vita sopportata dal ricorrente durante il suo prolungato soggiorno in Libia. L’art. 8 del d.lgs. n. 25/2008 prevede che la domanda di protezione internazionale debba essere esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate sul Paese di origine dei richiedenti asilo “e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”. La norma impone, quindi, di considerare prioritariamente la situazione del Paese di origine ma l’espressione “ove occorra” va intesa nel senso della valutabilità della situazione dei Paesi di transito quando in questi il richiedente vi abbia vissuto per un lasso di tempo apprezzabile. Nel caso in esame, tanto più se si considera che la Libia era la sua destinazione finale, sussiste effettivamente un significativo “radicamento” del ricorrente nel territorio libico, avendo egli vissuto in tale paese per circa otto mesi, sia pur nel pieno di una devastante guerra civile e, in definitiva, in stato di prigionia. E' noto, d'altra parte, che in Libia sussiste, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito.  Circa i trattamenti violenti subiti dagli stranieri in territorio libico, vanno ricordate le dichiarazioni del Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU il giorno 8.5.2017, secondo il quale la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia essendo pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente2 Infine, non può sottacersi il buon inserimento nella realtà comunitaria ove egli è stato inserito, pur condizionato da una certa tendenza all'isolamento segnalata dagli operatori. Dalla relazione della Fondazione Centro di Solidarietà xxxxx Onlus versata in atti, presso cui il giovane migrante è alloggiato, risulta che egli si è sempre dimostrato “molto educato” e “rispettoso delle regole della struttura, degli operatori e degli altri ospiti”. 

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