La situazione economica che non garantiva al cittadino nigeriano la possibilità di assicurarsi il minimo necessario per mantenersi in vita non è ascrivibile ad un semplice intento di migliorare le proprie condizioni di vita, ma ad una emigrazione di fatto

Tribunale di Genova, provvedimento 17 agosto 2018

"In ordine alla protezione umanitaria la Commissione Territoriale si limita ad evidenziare che non sussistono i presupposti per trasmettere gli atti al Questore.

Il Pubblico Ministero ha invece concluso per il rigetto della protezione umanitaria. Appare innanzitutto necessario evidenziare come la situazione ambientale in cui si trovava a vivere il ricorrente sia estremamente difficile e di fatto il ricorrente si trovava a fronteggiare una situazione economica nella quale non era assicurato neppure il minimo necessario per mantenersi in vita. Non si tratta quindi di una emigrazione dettata dal pur sempre apprezzabile intento di migliorare le proprie condizioni di vita ma di una emigrazione di fatto necessitata dalla mancanza totale di mezzi di sussistenza essendo la situazione ambientale insostenibile. Lo stesso ricorrente ha precisato, in sede di udienza davanti al Tribunale, di avere cercato lavoro in Libia dove ha lavorato senza però essere pagato. Tale situazione ambientale rappresenta una delle condizioni che, anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, può costituire un presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria."

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