"La situazione personale del ricorrente (orfano di entrambi i genitori e fuggito da minorenne) e la difficile situazione economica e socio-politica della Guinea giustificano la protezione umanitaria"

Tribunale di Genova, ord. 29 gennaio 2018

"La situazione personale del ricorrente e più in generale la sopra descritta e ricostruita situazione socio politica della Guinea, non consentono tuttavia di ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. 2007 n. 251 (nelle accezioni precisate in premessa); le relative domande del ricorrente devono essere pertanto respinte.


Ritiene invece il Tribunale che meriti accoglimento la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata, da un lato, l’ancora attuale difficile situazione economica e socio-politica della Guinea e, dall’altro, il fatto che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo ed intenso percorso di integrazione sociale.
All’udienza odierna la sua difesa ha infatti prodotto ulteriore documentazione proveniente dalla Cooperativa xxxxxx attestante l’inserimento del ricorrente nei relativi progetti, ai quale egli ha da subito partecipato attivamente, la sua iscrizione al corso di alfabetizzazione, il percorso formativo e lavorativo, il tutto in un contesto di ormai “profonda inclusione sociale e lavorativa del Paese” così come affermato nella sua relazione la coordinatrice Dott.ssa xxxxxxxxx.
In considerazione infine del fatto che sono documentate le ferite infertegli durante l’arresto in miniera e che egli ha lasciato il proprio Paese d’origine a 15 anni e che egli non ha alcun familiare di riferimento in Guinea, si ritiene sussistere certamente nella specie una situazione di grave vulnerabilità e quindi meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

 

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