Il rientro in Nigeria dopo 3 anni dalla fuga esporrebbe il richiedente asilo ad una situazione di vulnerabilità sociale degna di protezione umanitaria

TRIBUNALE DI GENOVA, 09/01/2018

"Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria considerato il fatto che il
ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un serio percorso di integrazione
sociale e lavorativa, e tenuto altresì conto del significativo lasso di tempo intercorso dalla
fuga dalla Nigeria, avvenuta nel corso del 2014."

"Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria, atteso che dalla cospicua documentazione prodotta, come sopra esaminata, risulta che il ricorrente sia ben integrato in Italia sotto il profilo sociale e lavorativo, ciò anche considerato il fatto che un rientro forzato nel suo Paese lo esporrebbe ad una situazione di particolare vulnerabilità sociale, anche considerato il considerevole tempo ormai trascorso dal suo allontanamento." 

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