Mali - protezione umanitaria per la volontà di inclusione sociale

Tribunale di Genova, ord. 29 giugno 2017

"Deve, invece essere ritenuta la sussistenza di ragioni umanitarie per il riconoscimento di tale forma di protezione. Il ricorrente è partito dal suo paese ben 5 anni fa. In Mali ha lasciato solo suo padre, non avendo contatti con la donna da cui ha avuto un figlio e tantomeno con quest’ultimo. In Italia ha compiuto un buon percorso di alfabetizzazione , raggiungendo il livello B1, nonché la licenza media inferiore.
Ha svolto alcuni lavori come apprendista, dimostrando impegno, collaborazione e volontà di inclusione sociale."

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