PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO NIGERIANO: La vulnerabilità del ricorrente, affetto da disturbo post-traumatico da stress, giustifica la protezione umanitaria

Tribunale di Genova 17 ottobre 2019

"Quanto ai fattori soggettivi di vulnerabilità, va precisato che l'odierno ricorrente - che ha trovato lavoro con contratto a tempo determinato della durata di un anno, decorrente dal 1.10.2019, come operaio a tempo determinato presso una società agricola di Genova, per 39 ore settimanali (cfr. lettera di assunzione prodotta in udienza) - ha in precedenza seguito un corso di formazione per meccanizzazione nel settore agricolo ed ha svolto una borsa lavoro al 15.03.2019 al 14.09.2019 sempre presso la medesima azienda che alla fine lo ha assunto.

Egli è stato, inoltre, seguito dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenza della ASL 3 genovese (cfr. referto del 17.9.2019 - in cui si dà atto che il predetto è affetto da Disturbo Post traumatico da Stress ed è stato preso in carico dal CSM della Fiumara per una valutazione psichiatrica ed un sostegno farmacologico e psicologico. (cfr. referto ASL 3 genovese in atti). Dal certificato, infine del Dipartimento Salute Mentale della Fiumara emerge che il ricorrente è stato un cura un anno tra il 2017 e il giugno 2018 per Disturbo Depressivo reattivo e Disturbo dell'Adattamento e concomitanza di abuso di alcoolico. Il predetto risulta avere in seguito una terapia farmacologica  gli abusi alcoolici sono diminuiti, onde dalla fine del 2018 la terapia antidepressiva è stata progressivamente ridotta ed, alla fine, sospesa."

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