"La mancanza di legami familiari, la difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine (da cui manca da 4 anni) e il serio percorso di integrazione, rendono il cittadino nigeriano meritevole di Protezione Umanitaria"

Tribunale di Genova, provvedimento del 5 giugno 2018

"Nel caso di specie ritiene il Tribunale che vi siano elementi specifici per procedere al riconoscimento della protezione umanitaria.


Va prima di tutto rilevata la particolare vulnerabilità del ricorrente, considerato che lo stesso non risulterebbe avere alcun familiare stretto in Nigeria, paese dal quale si è allontanato ormai dal 2014, ovvero circa 4 anni fa, di talchè lo stesso si troverebbe nel proprio paese in una situazione di estrema difficoltà di reinserimento, anche lavorativo, mentre in Italia ha dimostrato di aver intrapreso un serio percorso di integrazione sociale. Egli infatti, come emerge dai documenti prodotti in udienza, ha collaborato attivamente a tutte le occasioni di attività di volontariato, promosse dal Comune di xxxxxx, come attestato dalla relazione dell’Ente locale del 10.10.2017; inoltre lo stesso risulta che si sia impegnato nello studio della lingua italiana ed abbia altresì partecipato a tutte le attività proposte dagli educatori , svolgendo anche un corso di sicurezza sul lavoro.
Inoltre lo stesso risulta avere da poco terminato un percorso di tirocinio formativo presso un forno di xxxxx, ove ha prestato la propria attività dal settembre 2017 all’aprile 2018, e dove ha potuto imparare l’attività di panificazione.
Si ritiene pertanto sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria, considerato che nel paese di origine, ove non ha nessun parente stretto, a da cui manca da quasi 4 anni, si troverebbe in una situazione di estrema vulnerabilità.
Il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere pertanto annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."

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