"La situazione in Kashmir è quindi tale da far ritenere sussistente un moderato livello di rischio per i civili pertanto il ricorrente, già regolarmente assunto in Italia, merita la protezione umanitaria"

Tribunale di Genova, ord. 10 gennaio 2018

"La situazione è quindi tale da far ritenere sussistente un più moderato livello di rischio per i civili abitanti della regione e, in attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.


A ciò si aggiunga che il ricorrente ha documentato la propria assunzione – regolarmente retribuita come da buste paga in atti - da parte della società xxxx di xxxx in qualità di commesso, sulla autenticità e regolarità della quale il PM, parte in causa, non ha avuto nulla da eccepire.
Al riguardo si ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione in melius della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., ord. 21 novembre 2011, n. 24544).
La prospettiva, concreta e documentata, che il ricorrente possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro, giustifica ulteriormente il riconoscimento della protezione umanitaria.
Risulta infine comprovato un adeguato percorso di integrazione nel tessuto sociale e culturale italiano, confermato dall’assenza di precedenti, pendenze e segnalazioni da parte della Questura. Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel proprio paese.
In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.
Le circostanze indicate, globalmente considerate, e valutate unitamente all’assenza di motivi pericolosità sociale del richiedente sulla base degli atti, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

 

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