Guinea - La positiva integrazione del ricorrente in Italia giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria.

 Tribunale di Genova, ord. 19 luglio 2017

"Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Il ricorrente ha, infatti, documentato di avere intrapreso positivamente un percorso di integrazione in Italia, imparando la lingua italiana (il libero interrogatorio si è svolto in buona parte in italiano), frequentando il corso di licenza media, adoperandosi inoltre in diverse attività di volontariato. Da ultimo in data 6 aprile 2017 il ricorrente ha iniziato a lavorare con una borsa lavoro. La positiva integrazione del ricorrente in Italia giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria.

Come già in precedenza argomentato, infatti, le situazioni di vulnerabilità che possono giustificare il rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto (Cass., 27 novembre 2013, n. 26566), che può comprendere sia situazioni oggettive relative al paese di provenienza (ad esempio grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari), sia situazioni soggettive (ad esempio motivi di salute, di età, familiari) e tra queste deve farsi rientrare la positiva integrazione in Italia."

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