TAR Liguria - difetto di istruttoria per non aver valutato il nuovo contratto di lavoro

 T.A.R. Liguria, sentenza breve del 29 maggio 2017

"Rilevato che, con ricorso notificato in data 20.3.2017, la signora ----- cittadina dominicana, ha impugnato il provvedimento 9.11.2016, con cui il Questore di Genova le ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a motivo della mancata dimostrazione del conseguimento del reddito minimo previsto dalla legge, asseritamente pari ad € 8.737,24 per l’anno 2014; Visto l’art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, a mente del quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”;

Rilevato come, nel caso di specie, dall’estratto contribuivo e dalla documentazione INPS prodotta dalla ricorrente risulti l’esistenza, dalla data dell’11.2.2016, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come collaboratrice domestica alle dipendenze del signor -----, la cui retribuzione – su base annuale – è superiore all’assegno sociale per l’anno 2016, pari ad € 5.824,91; Considerato che tale contratto di lavoro ed il relativo reddito sono senz’altro suscettibili di assumere rilevanza quali elementi sopraggiunti ai sensi dell’art. 5 comma 5 citato; Ritenuto che la mancata considerazione di tali elementi integri il lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente illegittimità del diniego impugnato [...] "

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