Il TAR PIEMONTE accoglie il ricorso avverso la decisione di inammissibilità di richiesta del permesso ex art. 103, c.2

"Pare quindi indispensabile una lettura della normativa che favorisca tale coordinamento (della condizione dei richiedenti asilo la cui domanda è pendente in Tribunale ndr.), in una logica di rispetto sostanziale dei valori ed interessi dichiaratamente oggetto di tutela normativa e per altro anche dei presupposti valori costituzionali.

La posizione assunta dall'amministrazione, in contrasto con la ratio legis, preclude invece un accesso alla regolarità per la sola ragione che un soggetto sia anche portatore di una parallela e diversa potenziale condizione soggettiva favorevole (per di più costituzionalmente garantita), la quale paradossalmente, da alternativa di maggior tutela, diviene impropria limitazione di accesso alla legalità lavorativa".

 

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